Il reddito di cittadinanza non è una misura sconosciuta nel resto del mondo. Infatti è una misura istituita in diversi paesi in Europa, nei quali si parla, più propriamente, di reddito base o reddito minimo garantito, con l’obiettivo di sostenere, non solo economicamente, le persone che hanno perso il lavoro, che non hanno un reddito o che hanno un reddito da lavoro troppo basso per vivere dignitosamente.
In Italia, dopo un acceso dibattito politico, il RdC è stato istituito il 17 gennaio 2019 con l’approvazione del cosiddetto “decretone” (D.L.n.4/2019). Il decreto-legge, dopo la bollinatura del 25 gennaio della Ragioneria dello Stato, la firma del Capo dello stato e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di ieri, inizia l’iter parlamentare per la definitiva conversione in legge. Fino all’approvazione definitiva ovviamente la norma potrà subire delle modifiche soprattutto in materia di nome cosiddette anti-furbetti e sulla documentazione necessaria ad attestare la sostanza patrimoniale in patria degli stranieri residenti in Italia da più di dieci anni.
Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è concepito quale misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni.
La misura si presenta come un sussidio destinato alla fascia di popolazione che si trova sotto la soglia della povertà assoluta che, secondo i dati del Governo, per il 47% si troverebbe al Centro-Nord e per il 53%, invece, si troverebbe al Sud.
In base al decreto legge che lo disciplina, il reddito di cittadinanza sarà riconosciuto ai nuclei familiari, definiti in possesso di una serie di requisiti:
- cittadinanza italiana o nell’unione europea, o permesso di soggiorno di lungo periodo;
- Residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in via continuativa;
- Valore ISEE inferiore a 9.360 euro. Fino a settembre 2019 per il calcolo dell’Isee sarà utilizzata la dichiarazione dei redditi 2018 (su 2017). Da settembre in poi saranno considerati i redditi 2018. I lavoratori autonomi devono presentare anche l’ultimo bilancio della loro società. Le famiglie e le persone giuridiche devono dichiarare anche tutte le agevolazioni ai fini Irpef o Irap e quelle derivanti dall’applicazione di misure del welfare delle quali già beneficiano;
- Patrimonio immobiliare, esclusa la prima casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro. I proprietari devono documentare con gli atti catastali e notarili di compravendita per eventuali mutui in corso. La certificazione della quota capitale residua del mutuo serve sia a considerare nell’Isee il peso del mutuo, sia a percepire i 150 euro mensili del reddito di cittadinanza riconosciuti esclusivamente a chi ha stipulato un mutuo.
- Patrimonio finanziario (denaro presente su conto corrente, Bot, Cct e altri titoli) non superiore a 6.000 euro, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare e che può arrivare fino a 20.000 per le famiglie al cui carico vi siano disabili. Al fine dimostrare la mancata presenza di detti limiti dovrà essere documentata la giacenza media e il saldo di tutti i conti bancari e postali intestati alla famiglia attivi nel 2018, con ultima rilevazione al 31 dicembre 2018.
Non si potrà accedere al beneficio:
- se un componente del nucleo si è dimesso dal proprio lavoro nei 12 mesi precedenti alla richiesta, salvo le dimissioni per giusta causa;
- se negli ultimi due anni si è acquistata un’automobile di cilindrata superiore a 1.600 cc, una moto oltre i 250 cc o un’imbarcazione. Quindi, al fine di dimostrare la insussistenza dei limiti sopradescritti, servono la targa o gli estremi di registrazione al Pra di autoveicoli e motoveicoli e al Rid di navi e barche. Infine restano esclusi dal sussidio i possessori di veicoli immatricolati per la prima volta da settembre in poi o da marzo 2017 in poi se di cilindrata superiore a 1600 cc.
Chi otterrà il reddito verrà contattato dai Centri per l’impiego e dovrà aderire a un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, seguendo corsi di riqualificazione professionale e firmando un “Patto per il lavoro”.
Il beneficio sarà compreso tra i 480 e i 9.360 euro annui, in considerazione degli specifici parametri già indicati. Decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto, fermo rimanendo il possesso dei requisiti, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi comunque rinnovabile.
Il beneficio economico sarà erogato attraverso una Carta prepagata di Poste italiane e ai suoi beneficiari saranno applicate agevolazioni relative alle tariffe per gas ed elettricità. La Carta RdC permette di effettuare prelievi in contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100,00 (cento) per un singolo individuo, nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di fitto o dell’intermediario che ha concesso il mutuo. Inoltre per arginare il fenomeno della ludopatia il RdC non può essere utilizzato per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.
Chi presenterà dichiarazioni o documenti falsi, oltra alla revoca del beneficio, sarà applicata la pena del carcere da due a sei anni; chi non comunica le variazioni che possono comportare la revoca o la riduzione del beneficio, con il carcere da uno a tre anni.
È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui all’articolo 4, commi 4 e 6, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero; b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale, di cui all’articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero; c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b) , del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all’articolo 9, comma 3, lettera e) , del presente decreto; d) non aderisce ai progetti di cui all’articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti; e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b) , numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile; f) non effettua le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore.
Anche le aziende che assumono un beneficiario del reddito di cittadinanza nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio ottengono uno sgravio, sotto forma di esonero contributivo, pari alla differenza tra 18 mesi e i mesi già fruiti dal beneficiario. Il contributo non è comunque inferiore a 5 mesi, con un tetto di 780 euro mensili. In caso di rinnovo del reddito di cittadinanza l’incentivo per le imprese è fissato in 5 mesi. L’importo massimo del beneficio mensile non può comunque eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate (con esclusione dei premi e contributi Inail).
Dal 6 al 31 marzo potranno essere inoltrate le domande per accedere al beneficio che partirà nel mese di aprile.
Tutti i potenziali beneficiari del reddito di cittadinanza devono verificare ed eventualmente aggiornare i documenti necessari per il 6 marzo, il primo giorno utile per l’invio delle domande che potranno essere presentate presso i Caf, le Poste o attraverso il portale redditodicittadinanza.gov.it.