La Cassazione riconferma il principio della libertà dei ccnl.

Con sentenza n.4951 del 20/02/2019, la Corte di Cassazione, ha precisato che, in applicazione dell’art.3 della legge 142/2001 e dell’art.7 della legge 248/2007, i lavoratori delle società cooperative devono vedersi assicurati un trattamento retributivo non inferiore al minimo contrattuale previsto dal CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazione sindacali e datoriali comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

A corredo del principio della “giusta retribuzione”, la Suprema Corte ha inteso precisare che il principio del pluralismo di associazione sindacale, previsto nella Carta Costituzionale, non impedisce al datore di lavoro di scegliere un contratto collettivo da applicare. L’art.36 della Costituzione è a difesa di tale libertà destinata combattere il deprecabile fenomeno del dumping contrattuale.

Con la sentenza de quo la Cassazione ha confermato che i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale non hanno efficacia erga omnes e che i minimi salariali in essi previsti costituiscono il riferimento per garantire la retribuzione proporzionata e sufficiente di cui alla Costituzione. Di conseguenza, qualora i contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali e datoriali non “comparativamente più rappresentative” rispettassero o migliorassero i richiamati minimi salariali, essi sono da considerare assolutamente legittimi sotto il profilo applicativo, inibendo conseguentemente l’applicazione sic et simpliciter della circolare n. 3 del 2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Tale circolare, come è noto, aveva introdotto il principio che se il datore di lavoro avesse applicato “una disciplina dettata dal contratto collettivo che non è stato stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, gli effetti derogatori o di integrazione della disciplina normativa non possono trovare applicazione

L’avvocato Giuseppe Fontanarosa, giuslavorista e vice presidente nazionale di Co.N.A.P.I. ha affermato, sul proprio profilo facebook, che ” ancora una volta la Suprema Corte conferma la non efficacia erga omnes dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni c.d. comparativamente più rappresentative rendendo, pertanto, priva di effetto la circolare n. 3 del 2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Si conferma la necessità di una legge per misurare la effettiva rappresentanza delle parti stipulanti”.