Ispettorato Nazionale del Lavoro: la circolare n.7 del 06/05/2019

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato in data 06 maggio 2019 la circolare. Con tale circolare, nel riprendere la precedente circolare n.3/2018, fornisce alcune precisazioni in ordine alla corretta applicazione, in sede di vigilanza, della disposizione di cui all’art. 1, comma 1175, della Legge n.296/2006.

La disposizione prevede il “rispetto” degli “accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

L’Ispettorato, quindi, ha ritenuto che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a  quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma  1175, della legge 296/2006.

Tutto ciò a prescindere di quale sia il contratto collettivo “applicato” o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la “applicazione” di uno specifico contratto collettivo.

L’Ispettorato, nel corso della propria attività istituzionale, pertanto svolgerà un accertamento sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non un accertamento legato ad una formale applicazione del contratto sottoscritto “dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” .

L’Ispettorato ricorda, inoltre, che la valutazione di equivalenza non potrà tenere conto di quei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (come ad es. avviene per il c.d. welfare aziendale).

Resta fermo che lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determinerà la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti.

In conclusione la circolare fa emergere alcuni indirizzi particolarmente rilevanti mediante una interpretazione estensiva della legge 296/2006. E’ noto che questa norma ha esercitato un forte condizionamento subordinando il riconoscimento dei benefici contributivi  ai datori di lavoro  al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi stipulati dalla organizzazioni sindacali più rappresentative .

In particolare,  nelle ispezioni dovranno essere presi in considerazione i trattamenti economici e normativi effettivamente e sostanzialmente  riconosciuti ai lavoratori al di là del rispetto formale e integrale dei contratti, questione che ha generato la negazione di agevolazioni contributive e normative alle aziende.

Conseguenza di tale ragionamento è che in nessun caso i beni e i servizi previsti contrattualmente nell’ambito del welfare aziendale  possono sostituire trattamenti economici eventualmente previsti dagli accordi  collettivi.

Qualora si verificasse questa situazione potrebbe causare per il datore di lavoro  la perdita di eventuali agevolazioni contributive fruite o da fruire.
F