A) GLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO : GENERALITA’
Gli apparecchi di sollevamento, in relazione alle loro caratteristiche costruttive e di destinazione d’uso, sono concepiti a “VITA DETERMINATA”.
Le macchine sono progettate e fabbricate per operare, in tutta sicurezza, nell’ambito di un numero massimo di cicli operativi e di ore di funzionamento.
Questi ultimi sono definiti in ragione della loro CLASSIFICAZIONE e secondo i CRITERI D’USO e di ISPEZIONE stabiliti dal fabbricante.
La vita sicura degli apparecchi di sollevamento e conseguentemente la sicurezza degli operatori esposti durante il loro impiego, è strettamente dipendente dalla corretta definizione dei seguenti criteri:
*UTILIZZO, correlati con i parametri di progetto e la relativa classificazione, ovvero:
– numero delle manovre, espresso in cicli, in relazione al tempo di impiego, espresso in ore di servizio, dei singoli meccanismi;
– entità dei carichi in rapporto alla loro portata max.
*VALUTAZIONE della “vita spesa” e/o dei “cicli residui” correlati al modo d’uso.
*ISPEZIONE e METODI DI VERIFICA dei parametri funzionali che condizionano la sicurezza dei lavoratori esposti.
Le tecniche di progetto, di monitoraggio e d’ispezione degli apparecchi di sollevamento sono definite nell’ambito delle seguenti Norme ISO e regole FEM :
ISO 4301-1 – Apparecchi di sollevamento – Classificazione – Generalità;
ISO 12482-1 – Gru – Condizioni di monitoraggio – Generalità;
ISO 9927-1 – Apparecchi di sollevamento – Ispezioni – Generalità;
FEM 1.001 – Regole di calcolo degli apparecchi di sollevamento;
FEM 9.755 – Periodi di funzionamento sicuro degli apparecchi di sollevamento (S.W.P).
B) I GRUPPI DI APPARECCHI SOGGETTI ALLE VERIFICHE PERIODICHE
Gruppo SC: Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano art. 1.1.1. DM 11-04-2011
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) ldroestrattori a forza centrifuga
Gruppo SP – Sollevamento persone art. 1.1.2. DM 11-04-2011
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere scale aeree ad inclinazione variabile
– I carri raccogli frutta (art. 1.1.2. DM 11-04-2011) sono equiparati a ponti sospesi e relativi argani.
C) I CONTROLLI E LE VERIFICHE DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO SECONDO IL TESTO UNICO (D. LGS. 81/08 E S.M.I.) Secondo la norma UNI ISO 4306-1 un apparecchio di sollevamento è definito come un apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e manovrare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa.
E con questa definizione si “distingue pertanto il campo degli apparecchi di sollevamento da quello degli impianti di sollevamento quali ascensori e montacarichi”.Sono importanti alcuni aspetti del Testo Unico in merito alla manutenzione (art. 15 e art. 64), ai requisiti di sicurezza (art. 70), nonchè alcuni obblighi del datore di lavoro relativi ai controlli (art. 71):
– Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro
(…)
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
(…)
c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
Inoltre, si sottolinea che la norma UNI ISO 9927-1 è dedicata agli aspetti generali delle ispezioni sugli apparecchi di sollevamento e:
– definisce il quadro di riferimento;
– fornisce definizioni;
– individua i soggetti abilitati a svolgere l’attività di controllo/ispezione”.
Al punto 3 (Generalità) della norma è scritto che “allo scopo di assicurare il funzionamento in piena sicurezza degli apparecchi di sollevamento è necessario che siano mantenute le corrette condizioni di lavoro e funzionamento. È necessario perciò un regolare controllo di tutti gli apparecchi di sollevamento per mezzo di ispezioni. Ciò assicura che le deviazioni dalle condizioni di sicurezza siano rilevate e che possano essere corrette. Le ispezioni devono essere predisposte dall’utilizzatore”.
Mentre al punto 4 (Ispezione prima dell’uso) è indicato che “prima dell’uso l’operatore deve controllare l’apparecchio di sollevamento. In generale l’ispezione prima dell’uso corrente consiste in una prova di funzionamento delle apparecchiature di sicurezza eseguita in accordo con le istruzioni operative e di una ispezione visiva per i difetti ovvi”.
Al Punto 5 (ispezioni regolari) si indica poi che gli intervalli fra le ispezioni sono in funzione:
– “della durata di funzionamento;
– delle condizioni di funzionamento;
– del luogo di lavoro”.
E le ispezioni sono effettuate:
– da tecnico esperto;
– da ingegnere esperto;
– almeno una volta l’anno.
Le ispezioni devono poi essere eseguite nel presente ordine:
– “identificazione dell’apparecchio di sollevamento incluse le targhe;
– controllo delle condizioni dei componenti e delle apparecchiature con riferimento a danni, usura e corrosioni;
– esami di funzionalità dei meccanismi;
– controllo dello stato e della efficienza delle apparecchiature di sicurezza e dei freni sotto carico nominale”.
D) L’INDAGINE SUPPLEMENTARE
D.1) DEFINIZIONE
L’indagine supplementare è un’attività altamente specialistica finalizzata a:
– individuare vizi, difetti o anomalie, prodotte nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro;
– stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza, considerando le eventuali nuove portate nominali.
D.2) COME SI EFFETTUA
L’indagine consiste in un esame, eseguito da un ingegnere qualificato [che deve possedere abilitazioni di II livello all’esecuzione di Controlli Non Distruttivi con metodo Visivo (VT), Liquidi Penetranti (PT), Controlli ad Ultrasuoni (UT) e Controllo Magnetico (MT) ai sensi della norma UNI EN ISO 473], al fine di:
– esprimere un giudizio tecnico sullo stato di conservazione strutturale della macchina (ai sensi dell’allegato 2 del decreto 11/04/11 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) ;
– valutare (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera a) e articolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) la vita residua dell’apparecchio in funzione dell’analisi di rischio relativa alla rottura a fatica di elementi strutturali.
D.3) DECRETO MINISTERIALE 11 APRILE 2011
In data 24 maggio 2012 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 11 Aprile 2011, in attuazione ai commi 11, 12, 13 dell’art. 71 D. Lgs.81/08.
Il provvedimento prevede che le verifiche delle attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII del decreto legislativo possano essere svolte, oltre che dai Soggetti Pubblici preposti (INAIL, ASL/ ARPA), anche da Soggetti Privati Abilitati.
In caso di messa in servizio di una nuova attrezzatura il datore di lavoro ne deve dare immediata comunicazione all’INAIL per ottenere l’assegnazione del numero di matricola e per l’inserimento dell’attrezzatura nella banca dati nazionale.
Inoltre, in relazione alla periodicità indicata nell’Allegato VII, deve richiedere all’INAIL la Prima delle Verifiche Periodiche indicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura e il nominativo di un Soggetto Privato Abilitato di cui INAIL potrà avvalersi per l’esecuzione della stessa. Nel caso INAIL non effettui la verifica (direttamente o attivando il Soggetto Abilitato indicato) entro 45 giorni dalla richiesta il datore di lavoro può affidare l’incarico direttamente ad un Soggetto Privato Abilitato.
Il datore di lavoro inoltre deve far sottoporre le attrezzature a Verifiche Periodiche Successive alla prima entro la scadenza della validità della verifica precedente. Per tali verifiche potrà liberamente scegliere fin da subito fra il Soggetto pubblico di riferimento (ASL / ARPA) o un Soggetto Privato Abilitato.
E) OBBLIGATORIETÀ DELL’INDAGINE SUPPLEMENTARE SECONDO LA NORMATIVA
Il DM 11/04/2011 prescrive l’esecuzione dell’indagine supplementare per le gru mobili-gru trasferibili e ponti mobili sviluppabili, trascorsi 20 anni dalla messa in servizio dell’apparecchiatura.
Per tutte le altre macchine:
– ai sensi dell’articolo 71, comma 8 del D. Lgs. n. 81/2008, “il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché […] le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte a CONTROLLI PERIODICI e CONTROLLI STRAORDINARI”
– indicazioni fornite dal costruttore (esempio gru “Fassi”): “revisione completa della gru al raggiungimento di 10.000 ore di lavoro o di 10 anni di vita attraverso una revisione generale con approfondita verifica strutturale della macchina stessa”
– ISO 12482-1 al punto 6.2 “in assenza di predisposizioni dal costruttore, devono essere utilizzate le seguenti indicazioni per stabilire quando deve essere effettuata una indagine supplementare quando:
– * si ha un aumento della frequenza dei difetti rilevati;
– * a seguito dell’ispezione regolare (manutenzione periodica come indicato nella ISO 9927-1) si identifica un significativo deterioramento delle condizioni della gru.
In ogni caso l’indagine supplementare deve essere fatta prima del raggiungimento dei seguenti numeri di anni dalla costruzione:
– gru a torre, gru caricatrici e gru mobili: 10 anni;
– tutte le altre gru: 20 anni.
In buona sostanza gli enti di controllo (ISPETTORATO DEL LAVORO, ULSS-SPISAL, ATS, INAIL, ARPA, ECC… ) nell’ambito dei loro controlli ordinari non richiedono l’indagine supplementare ma sempre e solo il corretto svolgimento delle verifiche secondo DM 11/04/2011.
In caso di incidente, invece, gli enti di controllo entrano nel merito tecnico del mantenimento in esercizio della macchina. Il mancato svolgimento delle attività di indagine comporta una responsabilità per il datore di lavoro e suoi delegati.
Anche le pompe per calcestruzzo autocarrate con braccio, le macchine movimento terra con funzione di sollevamento carichi flottanti sono soggette a questo tipo di indagine.