Riscossione contributi sindacali su prestazioni pensionistiche – Convenzione con INPS

L’INPS, con circolare n.112 del 26/07/2019, ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata con l’Organizzazione sindacale Confederazione Nazionale Artigiani Piccoli Imprenditori (Co.N.A.P.I. Nazionale), presieduta dal dott. Basilio Minichiello, per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11/08/1972 n.485.

L’Istituto rende noto che, in data 5 giugno 2019, è stata sottoscritta una convenzione con Co.N.A.P.I. Nazionale che affida all’Inps la riscossione dei contributi sindacali che i propri possono versare, tramite l’Istituto, in quanto titolari di prestazioni pensionistiche. La convenzione, valida fino al 31 dicembre 2021è rinnovabile su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’Istituto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno sei mesi prima della data di scadenza.

Il codice Inps assegnato è AZ.

Hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità:

– a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione gestito dall’INPS;

– amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali. La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. 
La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produrrà i suoi effetti, per i trattamenti della Gestione Dipendenti Privati, a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa ovvero, per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente. 

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

L’ammontare del contributo sindacale è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione:

– 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);

– 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;

– 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

“Con tale convenzione – afferma soddisfatto il presidente Basilio Minichiello – Co.N.A.P.I. inserisce un importante e significativo tassello nel mosaico dei servizi che la Confederazione offre ai propri aderenti. Inoltre – continua il presidente – rappresenta un ulteriore riconoscimento della credibilità acquisita sul piano nazionale”.