LA MANCATA DENUNCIA DELL’IMPIANTO DI TERRA NON E’ SANZIONABILE

Si tratta di una questione risolta da tempo da una sentenza di cassazione ma che talvolta ritorna perché gli organi ispettivi (ASL, ULSS, VVF) la continuano a chiedere .

Il caso riguarda l’omessa denuncia dell’impianto di messa a terra prevista dall’art. 328 del DPR 547/55, inosservanza già sanzionata dall’art. 389, lettera c, dello stesso Decreto.

In particolare un datore di lavoro a cui era stata contestata questa violazione ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che la omessa richiesta di verifica dell’impianto di messa a terra, già prevista e punita dagli artt. 328 e 389 del DPR 547/55, è stata depenalizzata dal DPR 462/01.

La Cassazione in questo caso, permettetemi in maniera inopinata, dà ragione al datore di lavoro affermando che le prescrizioni contenute negli artt. 328 e 40 del DPR 547/55, relative all’impianto e manutenzione degli apparati elettrici, la cui inosservanza era sanzionata dal successivi art. 389, sono state abrogate dall’art. 9, comma 1, lettera a), D.P.R. 23 ottobre 2001, n. 462 recante “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” e di conseguenza concludendo che “ il fatto ascritto all’imputato non è più previsto come reato ”.

In parole povere.
D.P.R. 23 ottobre 2001, n. 462 art. 2. Messa in esercizio e omologazione dell’impianto.

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.

D.P.R. 23 ottobre 2001, n. 462 art. 4. Verifiche periodiche – Soggetti abilitati.

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
Ma lo stesso  D.P.R. 23 ottobre 2001, n. 462 non prevede sanzioni !
Molti testi redatti da ASL riportano le sanzioni ai sensi dell’art. 9, comma 2, del DPR 22 ottobre 2001, n. 462, per cui si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 per le violazioni alle disposizioni contenute negli articoli abrogati dal DPR 22 ottobre 2001, n. 462.

Pertanto, in caso di mancata richiesta di effettuazione delle verifiche periodiche, si applicano le sanzioni previste dall’art. 389 punto c) del DPR 27 aprile 1955, n. 547, con le modalità di cui al D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, le quali sono comminate dagli organi di vigilanza aventi qualifica di U.P.G. ex art. 21 L.833/78 dell’Azienda USL territorialmente competente.

Ad esempio, l’omessa verifica periodica di un impianto di messa a terra potrà essere contestata nei seguenti termini: “violazione dell’art. 4, comma 1, DPR 462/01 punita, ai sensi dell’art. 9, comma 2, dello stesso DPR, con la sanzione prevista dall’art. 389, lettera c), del DPR 547/55”. –
Peccato che il  D.P.R. 23 ottobre 2001, n. 462 citi –  “le prescrizioni contenute negli artt. 328 e 40 del DPR 547/55, relative all’impianto e manutenzione degli apparati elettrici, la cui inosservanza era sanzionata dal successivi art. 389, sono state abrogate dall’art. 9, comma 1, lettera a)” – pertanto non è applicabile nessuna sanzione ! 
Cassazione Penale, Sez. III – Sentenza n. 12360 del 1° aprile 2005