Bullismo e Cyberbullismo

“ Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni”, Olweus . Spesso, negli ambienti di aggregazione vissuti dai ragazzi, come la scuola e la palestra, uno o più compagni vengono presi di mira e ripetutamente aggrediti attraverso insulti, minacce e discredito. Si tratta di una forma di comportamento sociale definito bullismo verbale . Tale comportamento, quando fa riferimento a schiaffi, pugni, calci e sottrazione di oggetti personali è definito bullismo di tipo fisico ; è di tipo trasversale se al pettegolezzo e alla denigrazione è aggiunto lo scopo di isolare dal gruppo il perseguitato. Dunque, il termine “bullismo” fa riferimento, principalmente, a fenomeni di violenza tipici degli ambienti scolastici e di contesti sociali riservati ai più giovani; include sia i comportamenti del ” persecutore ” che quelli della ” vittima ” e, riguardando la relazione nel suo insieme, determina un peggioramento della qualità della vita e dello stato di benessere degli attori coinvolti. In particolar modo, essere vittima genera il terrore di rivivere le vessazioni subite e, nella reiterazione, comporta il rischio dello strutturarsi dei disturbi post-traumatico da stress e dell’umore, della sintomatologia ansiosa e psicosomatica con danneggiamento dell’autostima e dell’autoefficacia personale fino al ritiro sociale. In alcuni casi, l’origine del bullismo affonda le radici nell’infanzia, magari da parte di chi è stato a sua volta vittima di abusi. Stati dell’animo, come l’invidia e la frustrazione, il senso di fallimento rispetto alla realizzazione dell’Io ideale (“come gli altri mi vogliono”) e all’adeguamento delle regole condivise, oppure, una personalità tediata dal narcisismo, possono presentarsi negli adolescenti, come indicatori di arrischio al bullismo. I bulli, peraltro, sono più inclini alla criminalità e, in età adulta, hanno maggiore probabilità di presentare problemi con la giustizia. Quando poi, le prevaricazioni esercitate dai bulli, si estendono anche alla vita online, si parla di “cyberbullismo”. Quest’ultimo, si realizza attraverso l’invio su social network e su chat telefoniche di messaggi verbali, foto e video allo scopo di discreditare qualcuno verso cui si vuole esercitare potere. Gli atti di bullismo e di cyberbullismo implicano responsabilità di tipo penale e civile . Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono: – sostituzione della persona (art. 494), – percosse (art. 581), – lesione personale (art. 582), – ingiuria (art. 594), – diffamazione (art. 595), – violenza privata (art. 610), – minaccia (art. 612), – stalking (art. 612 bis), – danneggiamento (art. 635) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy ) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di un altro minorenne. Per l’ordinamento giuridico, l’imputabilità penale, ossia la responsabilità personale per i reati commessi, scatta al quattordicesimo anno di età . Difatti, è sancito che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l’ha commesso non era imputabile”, ovvero “ capace d’intendere e volere ”. Non è imputabile, pertanto, il quattordicenne con handicap psichici. Per attivare un procedimento penale basta la denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria, oppure la querela, cioè la richiesta che si proceda penalmente contro l’autore di reato. In assenza dell’una o dell’altra, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del Questore, il quale, convocato il minore insieme ad almeno un genitore o a chi ne esercita la responsabilità genitoriale, procede affinché il cyberbullo retroceda dalle azioni offensive. In assenza del risultato auspicato , il Questore stabilisce per il minore il recupero in riformatori giudiziari o lo stato di libertà vigilata, i cui effetti cesseranno al compimento della maggiore età. Si ha che, se il ragazzo non ha ​compiuto i 14 anni non risponde penalmente per l’evento e, poiché la responsabilità penale è personale nemmeno i genitori ne rispondono, che invece, saranno tenuti a risarcire il danno per presunta “culpa in educando” , così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio. Un obbligo, da cui si può essere esonerati dando risalto indiscutibile di aver educato e istruito adeguatamente il figlio , di aver vigilato attentamente e costantemente sulla sua condotta e di non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, stante l’imprevedibilità e repentinità dell’azione dannosa ( ad eccezione del cyber-bullismo , dove l’azione essendo reiterata, difficilmente sarebbe considerata fatto repentino e imprevedibile). Questa responsabilità generale da parte dei genitori persiste anche per gli atti compiuti nei tempi di affidamento alla scuola . Tuttavia, a pagare della cattiva condotta dello studente, è innanzitutto l’istituzione scolastica che può successivamente rivalersi sull’insegnante. Infatti, il docente è responsabile della vigilanza sulle azioni del minore e ha il dovere di impedire comportamenti dannosi verso gli altri studenti, colleghi, personale scolastico e verso le strutture della scuola stessa. La responsabilità dell’insegnante nei confronti dell’alunno, non riguarda soltanto le ore delle attività didattiche ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, compresa la ricreazione, la pausa pranzo, la palestra e le varie uscite. La legge 71/2017 , “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo , pone come centrale il ruolo dell’istituzione scolastica nelle misure educative, rieducative e di sostegno dei minori coinvolti. Ogni istituto scolastico dovrà provvedere ad individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del fenomeno telematico. Il referente può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio; potrà inoltre svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione o stesura del Regolamento d’istituto e di documenti, quali il PTOF (Piano Triennale di Offerta Formativa), il PdM (Piano di Miglioramento) e il Rav (Rapporto di autovalutazione). Sono poi fondamentali non solo la formazione del personale scolastico e le sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti in riferimento a condotte di cyberbullismo , ma anche la promozione di un ruolo attivo degli studenti (ed ex studenti) in attività di peer education così come lo sviluppo delle competenze digitali ( L.107/2015 ). La differenziazione tra bullismo e cyberbulismo ha senso solo in termini definitori perché solo uno sguardo ad ampio respiro su ciò che i ragazzi vivono e affrontano all’interno delle dinamiche tra pari può permettere agli adulti di essere per loro un valido supporto nella gestione e nel superamento di episodi di sopraffazione e violenza in tutte le forme in cui si possono esercitare, subire o osservare. La letteratura evidenzia da parte degli autori di bullismo e cyberbullismo, ma anche di chi assiste o partecipa, il disimpegno morale . Il gancio educativo può partire proprio da questo: mirare a rafforzare il senso di responsabilità anche in chi non partecipa direttamente all’episodio, poiché si diventa corresponsabili, ad esempio, mettendo un like o condividendo sui social foto e video che hanno lo scopo di ledere qualcuno. Ciò vale anche per chi sceglie di tacere. Essere consapevoli della propria responsabilità può evitare la diffusione ulteriore di materiale offensivo che su internet oltre ad essere di grande impatto, è incontrollabile circa i limiti di propagazione. Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi ne esercita la responsabilità) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore (il modello in materia di cyberbullismo si può inviare a: cyberbullismo @gpdp.it ) . Contemporaneamente, nel caso in cui si ipotizzi che ci si possa trovare di fronte ad una fattispecie di reato, come ad esempio il furto di identità o la persistenza di una condotta persecutoria, per inoltrare la segnalazione o denuncia o querela, si potrà far riferimento agli uffici preposti delle Forze di Polizia e permettere così l’approfondimento della situazione da un punto di vista investigativo. E’ in tal senso possibile far riferimento alla Polizia postale e delle Comunicazioni, alla Questura o Commissariato di Pubblica Sicurezza del territorio di competenza; al Comando Provinciale o Stazione del territorio di competenza dell’Arma dei Carabinieri; al Commissariato on line di Polizia dello Stato attraverso il portale http:// www.commissariatodips.it . Inoltre, fin dal 2002, la linea telefonica 114 Emergenza infanzia , gestita dall’associazione onlus Telefono Azzurro – disponibile anche come app per smarthphone – è in grado di fornire consulenza psicopedagogica, legale e sociologica, e di intervenire in situazioni di disagio che possono nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori; dal ​2019, il 114 è stato integrato da alcuni istituti scolastici come servizio di consulenza e di pronto intervento da parte della Croce Rossa Italiana.