Con la circolare n.140 del 14 dicembre 2020, l’Inps comunica la proroga della scadenza delle domande al 31 dicembre. Una comunicazione che arriva alla vigilia del primo termine fissato dal Decreto, e che consente la partecipazione di un’ampia platea di lavoratori. L’Istituto lancia l’ultima chiamata per la presentazione delle domande di indennità una tantum di mille euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità Covid-19 prevista dal Decreto Ristori. L’informativa è tesa anche a sottolineare che l’Inps provvederà a erogare automaticamente l’indennità in favore delle categorie di lavoratori indicate nel messaggio 4589 del 4 dicembre 2020 senza necessità di presentare ulteriore domanda. Il Decreto Ristori ha anche previsto una indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie elencate nello stesso messaggio, che non abbiano già beneficiato dell’indennità, disponendo, inoltre, la riapertura dei termini per richiedere le indennità previste dal decreto Ristori (decreto-legge 137/2020) e dal decreto Agosto (decreto-legge n. 104/2020).
In particolare, i lavoratori destinatari della tutela denominata “indennità onnicomprensiva” pari a 1.000 euro di cui all’articolo 15 del citato Decreto Ristori sono: i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori intermittenti; i lavoratori autonomi occasionali; i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; i lavoratori dello spettacolo; i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Tutti i lavoratori che hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva, non devono presentare una nuova domanda. La nuova indennità una tantum sarà erogata dall’Inps, secondo le modalità già indicate dai lavoratori e con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva. Per quanto concerne i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, l’Istituto attribuisce un Codice Statistico Contributivo che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’azienda. La circolare infatti elenca- in base alla catalogazione Istat di cui alla Tabella ATECO 2007-, i codici associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
L’indennità di mille euro viene corrisposta in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva; ai lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva che abbiano svolto la prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente – per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020; ai lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva; ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio. In questo caso possono accedere alla indennità i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere per l’anno 2019 un reddito annuo – derivante dalle predette attività – superiore a 5.000 euro e che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995), alla data del 30 novembre 2020, e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per i lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 si prevede un’indennità onnicomprensiva di 1.000 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. L’indennità a favore dei lavoratori dello spettacolo è prevista dai decreti-legge Cura Italia, Rilancio Italia e di cui al decreto-legge n. 104 del 2020, anche laddove i lavoratori siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o di rapporto di lavoro a tempo indeterminato di tipo intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.