CIG per gli artigiani senza iscrizione a EBNA e FSBA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO ACCOGLIE L'ISTANZA DELLA CLASS ACTION DEI LAVORATORI. Soddisfatta la rappresentanza Co.N.A.P.I. dopo lunghi mesi di battaglia. Accedono agli ammortizzatori sociali anche gli artigiani che hanno stipulato contratti collettivi di lavoro con altre organizzazioni datoriali

Cig agli artigiani senza iscrizione a Ebna e Fsba, c'è la sentenza del Tar Lazio

Gli artigiani che intendono fare ricorso agli ammortizzatori sociali stanziati per il Covid non devono necessariamente iscriversi all’Ebna e al Fsba. Lo ha decretato una sentenza del Tar del Lazio licenziata lo scorso 24 dicembre in merito all’accoglimento del ricorso presentato dalla class action degli artigiani. Con il pronunciamento della sentenza, il Tribunale Amministrativo del Lazio ha sciolto una annosa controversia in merito alla posizione degli artigiani, oggetto di presunta discriminazione. Il pronunciamento emesso dalla Camera di Consiglio acclara la possibilità di accedere alle misure di sostegno economico anche per gli artigiani che non hanno aderito al Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato, ma che hanno stipulato contratti collettivi di lavoro nel settore artigiano con altre organizzazioni datoriali.

Sulla questione Co.N.A.P.I. è intervenuta a più riprese nei mesi precedenti e oggi incassa un importante risultato con il pronunciamento del Tar del Lazio. La Confederazione infatti aveva già presentato un Interpello alla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo e al Presidente INPS Pasquale Tridico, per denunciare la illegittimità della pretesa di iscrizione avanzata dal Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA). “Il regolamento emanato dal Fondo prevedeva che gli artigiani sarebbero stati obbligati a corrispondere le quote contributive, passate e future, per ottenere in cambio l’erogazione della cassa integrazione con causale Covid-19” spiegano le rappresentanze Co.N.A.P.I.  Il Tar del Lazio ha infatti  sospeso la procedura di iscrizione al fondo, obbligando FSBA a predisporre una semplice richiesta per ottenere l’integrazione salariale senza assunzione di un vincolo contributivo.

“Già all’indomani dell’approvazione del Decreto Cura Italia, con riferimento al comparto artigiano, è sorto un acceso dibattito sulla obbligatorietà dell’iscrizione ad FSBA al quale Co.N.A.P.I. ha partecipato attivamente e con forza, sostenendo i diritti degli artigiani a vedersi riconoscere la cassa integrazione senza ulteriori esborsi. Un riconoscimento peraltro già acclarato dall’Inps con la Circolare n.47 del 28 marzo scorso” continuano. “Di contro l’Ente Bilaterale EBNA che gestisce il Fondo, pur avendo ricevuto un trasferimento di risorse pubbliche a sostegno della CIG pari a 60 milioni di euro, con diversi comunicati stampa, ha mantenuto ferma la propria posizione, affermando categoricamente che l’iscrizione è dovuta per legge. L’arbitraria richiesta di iscrizione, che comporterebbe il sorgere dell’obbligo contributivo non solo per il futuro, ma anche per il pregresso (pari a 36 mensilità), ha di fatto paralizzato la possibilità di ottenere la cassa integrazione per migliaia di datori di lavoro che liberamente avevano deciso di non aderire a FSBA.

A risolvere la controversia era già intervenuto negli scorsi mesi il presidente del Tar del Lazio Riccardo Savoia, “ma nonostante la sentenza, EBNA e FSBA continuano ad ostinarsi a non accettare le richieste, contravvenendo non solo al Decreto Cura Italia e alle direttive dell’INPS, ma anche allo spirito solidale delle iniziative messe in atto per alleviare le difficoltà delle aziende in questo momento difficile per tutti i comparti produttivi puntualizzano da Co.N.A.P.I. “Inoltre i pagamenti da parte del Fondo sono completamente fermi, sia per gli iscritti storici, sia per coloro che hanno effettuato l’iscrizione a FSBA integrando le 36 mensilità illegittimamente richieste, lasciando le aziende in uno stato di emergenza economica”.

La posizione della Confederazione è stata ferma e netta: “Abbiamo consigliato a tutte le aziende e ai consulenti del lavoro che gestiscono le pratiche CIG, di farsi notificare il rifiuto per iscritto e la motivazione di tale rifiuto, in modo tale da poter fare ricorso”. Ad oggi la sentenza emessa dal Tar del Lazio il 24 dicembre scorso conferma che il sostegno economico dovuto agli artigiani per fronteggiare l’emergenza Covid non poteva essere esclusivo appannaggio di un ente piuttosto che di un altro; nè sancire l’obbligatorietà di adesione e quindi di iscrizione per gli artigiani. La Confederazione porta a casa un risultato determinante ed esprime viva soddisfazione per l’esito del pronunciamento, confidando in un cambio di passo immediato e nell’apertura degli ammortizzatori sociali agli artigiani.