E’ stato prolungato fino al 28 febbraio il rinvio delle cartelle esattoriali. La crisi di Governo e la perdurante emergenza sanitaria hanno spinto per un ulteriore rinvio delle cartelle esattoriali. Dopo la data del 31 gennaio, la scadenza è stata prorogata di un mese.
Con uno specifico decreto approvato lo scorso 14 gennaio, che anticipa il V Decreto Ristori, il Governo sospende la notifica di cartelle esattoriali, gli avvisi e i pagamenti ad essi connessi fino al 28 febbraio 2021. Con la ripresa delle attività di riscossione dell’Agenzia delle Entrate – interrotta dall’8 marzo e fino al 31 dicembre 2020 -, è possibile pagare le somme sospese dal 1° marzo. Invece fino al 31 dicembre 2021, per debiti non superiori a 100mila euro non è necessario documentare lo stato di difficoltà ma è possibile stabilire autonomamente il numero di rate del piano di rientro. Si tratta di azioni messe in campo per prevenire il recupero coattivo da parte dell’agente di riscossione, soprattutto alla luce della fase emergenziale che stiamo vivendo.
L’emergenza sanitaria infatti si incrocia con l’emergenza economica e colpisce contribuenti, privati e imprese. Con lo slittamento delle notifiche degli accertamenti e dei pagamenti delle cartelle esattoriali si consente una boccata d’ossigeno ad un’ampia fetta del tessuto socio economico. Dall’inizio della pandemia che ha coinciso con l’8 marzo scorso e fino al 31 dicembre, sono stati sospesi i versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di debito Inps e avvisi di accertamento affidati all’agenzia di riscossione ex Equitalia. In questi mesi l’Agenzia delle Entrate non ha inviato- nemmeno tramite pec- azioni esecutive né cautelari circa ipoteche, pignoramenti e fermi amministrativi. Fino al 31 dicembre 2020 il lavoratore ha ottenuto per intero lo stipendio, senza le ritenute dovute a pignoramento.
Il comunicato stampa diffuso dal Governo spiega che l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate si ritiene differito dal 31 dicembre 2020 al 28 gennaio 2021, per quanto concerne “i termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” si legge nel comunicato ufficiale del Governo.
Rientrano nella proroga inoltre: le liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) e del Controllo formale delle dichiarazioni; le comunicazioni sulla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni; le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche sull’I.V.A. ; gli atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica; gli atti di accertamento delle tasse automobilistiche (di cui al Testo Unico n. 39 del 1953 ed all’articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna); gli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari. Senza escludere gli avvisi bonari legati ai controlli automatici e formali delle dichiarazioni dei redditi.
La nota ufficiale di Palazzo Chigi indica che già il Decreto Cura Italia prevede “che i pagamenti sospesi dovessero essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. Fino al 28 febbraio è inoltre sospeso l’invio di nuove cartelle. Per gli atti notificati dal 1° gennaio 2021, il decreto dispone che “restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti dal 1° gennaio 2021 in avanti, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti, restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo”.
Inoltre fino alla fine di gennaio sono congelate le verifiche degli enti pubblici su eventuali morosità del debitore, per pagamenti maggiori di 5mila euro. Sono previste però diverse eccezioni che consentono di proporre una nuova domanda di rateazione. La prima riguarda il caso del debitore che ha ricevuto una cartella di pagamento per la quale, all’8 marzo scorso, non erano ancora scaduti i 60 giorni dalla notifica. E in questo caso l’interessato potrà trasmettere l’istanza di dilazione nel mese di febbraio.
Ma la stessa possibilità viene anche concessa a chi, sempre all’8 marzo scorso, aveva cartelle o atti di accertamento scaduti e mai dilazionati; nonché ai contribuenti con dilazioni già decadute. In tutti questi casi, se si presenta la domanda entro la fine del 2021, si beneficia anche dell’allungamento a 10 rate non pagate della condizione di decadenza dal beneficio del termine. Inoltre – con domanda trasmessa sempre entro la fine dell’anno in corso – i soggetti che avevano piani di rientro decaduti a marzo 2020 possono accedere ad una nuova rateazione, senza pagare le rate scadute.