Per i contributi a fondo perduto riservati ai comuni montani si apre una nuova finestra temporale: le domande potranno essere inviate telematicamente nel periodo compreso fra il 10 e il 24 febbraio. Lo ha annunciato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate licenziato il 5 febbraio scorso. La misura introdotta dal Decreto Agosto si rivolge a chi ha un domicilio fiscale o la sede operativa nei Comuni montani colpiti da eventi calamitosi ancora in atto al 31 gennaio 2020, ovvero alla data di dichiarazione dell’emergenza coronavirus, e che non hanno presentato domanda nella precedente finestra temporale, compresa tra il 15 giugno e il 13 agosto 2020. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.5 mette a disposizione il nuovo modello e le relative istruzioni.
Contributi a fondo perduto
Per beneficiarne anche senza calo del fatturato basta che la società che lo richiede si trovi in un comune tra quelli colpiti da un evento calamitoso precedentemente al 31 gennaio 2020, data in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per coronavirus. “È questa la condizione da rispettare e non bisogna intendere la lista messa a disposizione all’Agenzia delle Entrate come rigida ed esaustiva” si legge nel provvedimento pubblicato. Ma c’è una eccezione alla regola prevista per alcuni territori: beneficiano della misura di sostegno coloro che si trovano in comuni che già prima della crisi epidemiologica erano in uno stato di emergenza anche senza il calo del fatturato del 33% nel confronto tra aprile 2020 e 2019. Usufruisce del beneficio quel contribuente che ha presentato domanda ai contributi a fondo perduto in quanto domiciliato in un comune che già prima del coronavirus era in stato di emergenza per eventi calamitosi.
Per beneficiare del contributo a fondo perduto anche senza il calo del fatturato, quindi, è sufficiente che la società si trovi in un comune che rispetti le seguenti condizioni: deve essere incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso; e che al 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza doveva essere ancora in atto.
In base a quanto previsto dall’articolo 60 comma 7- sexies del Decreto Agosto che estende la possibilità di fare la domanda per i contributi previsti dall’articolo 25 del Decreto Rilancio, sono interessati dal provvedimento gli operatori Iva che non avevano precedentemente presentato la richiesta. Il valore del contributo a fondo perduto dipenderà dal rapporto fra il limite complessivo di spesa stabilito per norma, e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze raccolte. La somma spettante verrà accreditata direttamente sull’Iban del conto corrente indicato nella richiesta. Tale contributo è previsto per i soggetti che hanno iniziato l’attività prima del 1° maggio 2020.
Il provvedimento appena pubblicato dall’Agenzia delle Entrate stabilisce che le istanze vanno trasmesse telematicamente, esclusivamente nell’area riservata del portale alle “fatture e corrispettivi”; e solo in caso in cui la somma richiesta sia superiore ai 150mila euro, il richiedente dovrà compilare anche il quadro A del modello. Quest’ultimo dovrà essere corredato da certificazione antimafia, firmato digitalmente e inviato in formato Pdf all’indirizzo pec specificato dall’Agenzia delle Entrate.
In caso di indebita fruizione, l’Agenzia si riserva di recuperare la somma spettante e di comminare una sanzione compresa fra il 100 e il 200 per cento degli interessi.
Ricapitolando:
- per accedere al contributo a fondo perduto senza calo di fatturato è necessario avere il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;
- gli stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, ovvero 31 gennaio 2020;