Il credito di imposta per gli investimenti nella Legge di Bilancio

TUTTE LE NOVITA' 2021, ECCO L'ITER. La condizione di fruibilità prevede che imprese debbano rispettare le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi in materia di contribuiti previdenziali e assistenziali

Il credito di imposta per gli investimenti previsto dalla Legge di Bilancio 2021, ecco l'iter

Fra le misure della Legge di Bilancio 2021 il credito di imposta per gli investimenti è quella maggiormente attenzionata dagli imprenditori. Si tratta di una agevolazione valida per l’intero territorio nazionale, compensabile co altre imposte e contributi con il Modello F24, ai sensi del DLgs 241/997. La Legge di Bilancio 2021 prevede questa agevolazione con delle novità rispetto alla precedente versione indicata dalla Legge di Bilancio 2020, che sostituiva l’agevolazione correlata al super-ammortamento e all’iper- ammortamento.

Le differenze rispetto alla precedente versione

I soggetti ammessi sono le imprese residenti sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico di appartenenza, indipendentemente dalle dimensioni e dal regime fiscale applicato ai fini della determinazione del reddito. Spetta anche per gli esercenti arti e professioni, quindi ai professionisti che esercitano attività di lavoro autonomo.

I soggetti esclusi sono le imprese in liquidazione volontaria, in fallimento, in liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale e altra procedura concorsale prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al DLgs n.14 del 2019, o da altre leggi speciali, che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Fanno eccezione le imprese che sono in concordato preventivo con continuità aziendale e, quelle che hanno avviato una procedura di ristrutturazione del debito. Sono escluse pertanto, le imprese destinatarie di sanzioni interdittive per illeciti amministrativi da reato, di cui all’art.9 comma , del Dlgs n.231 del 2001, ovvero per interdizione dall’esercizio dell’attività d’impresa, revoca di finanziamenti già concessi, etc.

La condizione di fruibilità prevede che imprese devono rispettare le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi in materia di contribuiti previdenziali e assistenziali. I beni agevolabili sono: beni materiali strumentali ordinari e beni Industria 4.0, beni immateriali non Industria 4.0, come ad esempio il software per promuovere un avanzamento digitale delle imprese.

Durata, misura, percentuale dell’agevolazione e importo agevolato

E’ opportuno premettere, che a gennaio 2021 sono stati istituiti i codici tributo per la compensazione: 6932, 6933, 6934, 6935, 6936, 6937, correlati alla tipologia di beni al periodo oggetto dell’investimento. La compensazione orizzontale con imposte e contributi avviene con F24 secondo il DLgs 241/1997. Avviene per tutte le tipologie di beni ammessi a contributo in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dalla data di entrata in funzione dei beni ordinari e a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni materiali e immateriali di Industria 4.0.

Per i soggetti con volume di ricavi o compensi inferiore ai 5 milioni di euro che effettuano investimenti in soli beni ordinari dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 è possibile utilizzare la quota di credito in unica quota. I soggetti beneficiari, ai fini dei successivi controlli devono conservare la documentazione attestante l’investimento o fatture. Le fatture devono contenere la dicitura specifica della disposizione agevolativa (ovvero: bene agevolato ai sensi della legge 160 del27/12/2019, art.1 commi 184-194;bene agevolato ai sensi dell’art.1 commi 1051-1063, Legge 178 del 30/12/2020). La dicitura può essere apposta subito sulla fattura elettronica, integrando successivamente la fattura elettronica, oppure successivamente a penna dal beneficiario.

Per gli investimenti inerenti Industria 4.0 e on Industria 4.0 della 232 del 2016, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità da parte di un ente di certificazione accreditato. Questa perizia deve anche essere asseverata. Dalla perizia deve emergere che i beni devono possedere le caratteristiche tecniche tali da includerli nei beni strumentali materiali, che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione e della rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisto non superiore a 300.000,00 l’onere documentale viene adempiuto con una dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445 del 2000 dal legale rappresentante (dichiarazione sostituiva in atto notorio).

Limitatamente ai beni di Industria 4.0 è prevista una comunicazione al Ministero per lo Sviluppo Economico, secondo disposizioni da emanarsi. Tale comunicazione non è però condizione di fruibilità, ma semplicemente un dato informativo. Il comma 1059 stabilisce che la presente agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. E’ cumulabile con il credito di imposta nel Mezzogiorno, come confermato nella risposta ad interpello n. 360/2020.

Recapture: cessione del bene agevolato

Il comma 1060 prevede il meccanismo recapture: se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione del bene Industria 4.0 i beni agevolati venissero ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture estere, anche se appartenenti allo stesso soggetto, riducendo il credito d’imposta in misura corrispondente, il maggior credito utilizzato deve essere riversato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi, senza interessi e sanzioni.

Limitatamente ai beni materiali di Industria 4.0, il credito non può essere oggetto di rideterminazione se l’impresa sostituisce il bene originario con un nuovo bene strumentale, avente caratteristiche analoghe a quelle dei beni materiali o superiore al bene ceduto. Se il bene sostituito ha un valore inferiore, il credito viene ridotto in misura corrispondente. L’effettuazione dell’investimento sostitutivo e l’interconnessione devono essere certificate da perizia.