Formazione, ricerca e sviluppo finanziate dal credito d’imposta

AL VIA IL PIANO DI TRASIZIONE 4.0 ILLUSTRATO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021. Incentivi fino a 300mila euro per le imprese che vogliono adeguarsi al nuovo paradigma produttivo e aumentare la competitività internazionale . Misure speciali per il Mezzogiorno

Fondo nuove competenze, l'Inps eroga fino a 250 ore di formazione per i lavoratori

Il Piano di Transizione 4.0 per la formazione e la ricerca e sviluppo consente di utilizzare le misure del credito di imposta per investire sulla formazione, ricerca e sviluppo, e ampliare la competitività del tessuto produttivo italiano. La Legge di Bilancio 2021 offre l’opportunità di accedere a tutte le imprese e consente di mitigare gli effetti dell’emergenza sanitaria sull’economia.

CREDITO FORMAZIONE

Ambito soggettivo: Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, gli enti non commerciali che esercitano attività commerciale, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Tuttavia, al fine di beneficiare dell’agevolazione, le imprese devono essere in regola con: le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore, gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Facendo riferimento anche ai precedenti chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, il beneficio fiscale è fruibile da: l’esercizio di attività commerciale; le società consortili a rilevanza sia interna che esterna; le Spa, Sapa e Srl; le società cooperative e di mutua assicurazione; le persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali; le Snc e Sas; le società di armamento; le società di fatto che hanno per oggetto gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale; gli enti non commerciali che esercitano attività commerciale; le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Sono escluse le imprese in difficoltà come definite dall’art. 2 punto18 reg. UE 651/2014. Pertanto, possono beneficiare del credito d’imposta le imprese che abbiano avviato procedure di soluzione della crisi utilizzando gli istituti giuridici della Legge Fallimentare o del Codice della Crisi, purché si tratti di procedure che abbiano l’obiettivo del risanamento e quindi della continuità aziendale. Un’altra ipotesi di esclusione riguarda l’erogazione di una delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, co. 2, del D.Lgs. 231/2001. In particolare, si tratta di: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ambito oggettivo: Ai fini della disciplina introdotta originariamente dalla legge di bilancio 2018 sono ammissibili all’agevolazione i costi, previsti dall’articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno UE. Si tratta in particolare dei seguenti costi: spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione; i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Non è obbligatorio che lo svolgimento dell’attività di formazione sia disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali. La formazione può essere interna (organizzata direttamente dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un tutor interno) o esterna (art. 3 d.m. 4 maggio 2018). In caso di attività erogata da soggetti esterni all’impresa, questi possono definirsi accreditati. La formazione può essere svolta sia in modalità frontale e sia in modalità e-learning nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare MISE n. 412088 del 3 dicembre 2018

Importo del credito

La misura del credito cambia in base alla dimensione dell’impresa.

  • Per le imprese di piccola dimensione, la formazione è garantita al 50% con il limite annuale di 300mila euro.
  • Per le imprese di medie dimensioni, la formazione è garantita al 40% con limite annuale di 250mila euro;
  • Per le imprese di grandi dimensioni la formazione è garantita al 30% con il limite annuale di 250mila euro.

In presenza di lavoratori svantaggiati, o molto svantaggiati, la misura del credito d’imposta è fissa al 60% a prescindere dalla dimensione.

Adempimenti

Ai fini dell’ammissibilità del beneficio, i costi di formazione devono essere certificati da un soggetto incaricato alla revisione legale qualora presente ovvero da un professionista iscritto al registro dei revisori legali o da una società di revisione qualora nell’impresa non sia presente tale figura. È prevista comunicazione al MISE per le imprese che si avvalgono del credito d’imposta.

Utilizzo. Il credito d’imposta può esser utilizzato presentando delega di pagamento F24 attraverso i sistemi telematici dell’ADE. Inoltre il credito può essere utilizzato dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti e solo dopo aver adempiuti gli obblighi di certificazione.

CREDITO RICERCA E SVILUPPO

I soggetti beneficiari sono: imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. L’ambito è quello dell’attività di ricerca, sviluppo e innovazione. La misura del credito di imposta è di:

  • Ricerca & Sviluppo: 20%, max 4 milioni
  • Innovazione tecnologica: 10%, max 2 milioni
  • Innovazione 4.0 e green: 15%, max 2 milioni
  • Design e ideazione estetica: 10%, max 2 milioni

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile: esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; in tre quote annuali di pari importo; dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione; subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti. Gli adempimenti documentali sono: certificazione della documentazione; relazione tecnica asseverata; comunicazione al Mise.

Alla lettera a) proroga il credito fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tal fine, novella il comma 198 della legge di bilancio 2020, il quale attualmente consente la fruibilità del credito d’imposta per il solo anno 2020.

Alla lettera b): interviene sulle tipologie di imprese che possono beneficiare del credito d’imposta, disponendo che esso sia fruibile a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, anziché del reddito d’impresa, come invece attualmente prevede il comma 199, art. 1, L. 160/2019.

Alla Lettera c) n. 1: modifica la norma che ammette le spese per contratti di ricerca extra muros, alla condizione che i soggetti commissionari dei progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo previste nei contratti stessi siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’UE o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell’Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. La lettera c), in esame al n.1, precisa che la condizione di residenza nell’UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri. Lettera c), n. 2: interviene sulla norma che ammette le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di un’invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, alla condizione che tali privative derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’UE, in Stati aderenti al SEE o compresi nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. La lettera c) n. 2, precisa che tali privative possono derivare da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco.

Alla lettera e) n. 1: considera ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica, entro dati limiti, le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta. La modifica della lettera in esame è finalizzata ad includere anche le spese relative ai software.

Lettera g): introduce l’obbligo di asseverare la relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute, ai sensi del citato comma, a redigere e conservare. Lettera h): prevede una procedura di collaborazione tra il Mise e l’AE ai fini della corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. In particolare la lettera integra il comma 207 della legge di bilancio 2020, disponendo che i termini e le modalità di svolgimento delle attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale potrà essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle Entrate, aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d’imposta. Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.

PROROGA CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO MEZZOGIORNO

È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni), con le seguenti aliquote:

• 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a € 50 mln oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a € 43 mln;

• 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno € 10 mln;

• 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a € 10 mln. La maggiorazione dell’aliquota si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE e in particolare dall’art. 25 del medesimo regolamento.