Il via libera della Commissione Europea per il 2021 rilancia le assunzioni, il lavoro al Sud e la competitività delle aziende nel Mezzogiorno d’Italia. L’informativa è arrivata dall’Inps che con la circolare n. 33 del 22 febbraio 2021 illustra l'”Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti”.
La Decontribuzione Sud è stata introdotta dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. L’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La suddetta agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, previa autorizzazione della Commissione europea. Per effetto della novella legislativa, l’intensità della misura diminuisce nel tempo: in particolare, essa è pari al 30% della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2025; al 20% dei contributi dovuti per gli anni 2026 e 2027; al 10% per gli anni 2028 e 2029.
Il citato articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, nell’estendere l’esonero sino al 31 dicembre 2029, prevede altresì una diversa modulazione dell’intensità della misura. Nello specifico, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari: – al 30% fino al 31 dicembre 2025; – al 20% per gli anni 2026 e 2027; – al 10% per gli anni 2028 e 2029. Le regioni che rientrano nel beneficio, in base al richiamo dell’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. L’agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove “la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”.
La circolare fornisce, pertanto, le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Per quanto attiene l’esonero contributivo relativo al periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
La legge di bilancio 2021, infatti, all’articolo 1, comma 162, precisa che l’agevolazione non si applica: a) agli enti pubblici economici; b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche; e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; f) ai consorzi di bonifica; g) ai consorzi industriali; h) agli enti morali; i) agli enti ecclesiastici. Pertanto, per i predetti soggetti, sebbene equiparabili ai datori di lavoro privati, la decontribuzione in trattazione, in forza della speciale previsione di legge, non può trovare applicazione.
LA CIRCOLARE COMPLETA:
file:///C:/Users/Office/Desktop/Circolare-numero-33-del-22-02-2021.pdf