Si investe 100 ma si spende 50: via al Credito di Imposta sulla Pubblicità

FINESTRA APERTA DAL 1° AL 31 MARZO. La Legge di Bilancio 2021 premia e incoraggia gli investimenti pubblicitari sulle testate giornalistiche e periodici anche online che saranno certificati nei prossimi due anni. Rosalia Passaro: "E' uno strumento utile soprattutto perla promozione delle piccole aziende. Basta contattare un consulente del lavoro e candidarsi dal 1 al 31 marzo 2021"

Credito di imposta per il Bonus Pubblicità fino al 50% esteso fino al 2022

Si investe 100 ma si spende 50. Questa è logica del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici anche online, per tutto il 2021 e 2022. Una misura snella e semplice immaginata non solo per rimettere in moto l’economia, ma anche per sostenere le piccole e medie imprese nella politica di rilancio. Come spiega la Consulente del Lavoro Co.N.A.P.I. Rosalia Passaro, “il credito di imposta per la pubblicità prevede lo stesso iter delle altre misure: si presenta la richiesta all’Agenzia delle Entrate, che riconosce il progetto e si attiva la fase di compensazione”. Meglio noto come “bonus pubblicità”, il credito di imposta è uno strumento utile ad accrescere la propria azienda e a favorire l’espansione dei mercati.

“Invece di orientarsi verso le pratiche di finanziamento, ogni imprenditore può elaborare un progetto da candidare. La rendicontazione di ciò che è stato portato a termine consentirà di usufruire del credito. Si tratta senza dubbio di una pratica semplice e snella dal punto di vista burocratico, adatta proprio alle piccole aziende, start up, a chi vuole espandersi e ha bisogno di promuovere la propria attività” argomenta Passaro. “Basta candidare il progetto entro la finestra temporale stabilita, ovvero dal 1 al 31 marzo 2021 per aderire”.

Si investe 100 ma si spende 50, significa che il bonus del 50% consente di cumulare un credito che andrà a saldare tutte le imposte. La metà delle somme versate anticipatamente per la pubblicità saranno utilizzate come scomputo per il pagamento di tutte le tipologie di imposte e contributi. Dall’Irpef all’Ires, dai contributi previdenziali fino a tutto ciò che è a carico dell’azienda. La misura consente dunque di spalmare economia sui territori e godere di un mezzo di amplificazione della pubblicità offerto dalle testate giornaliste, cartacee e online, per raggiungere il massimo numero di fruitori. “Fino ad oggi hanno usufruito del bonus soltanto le grandi aziende, ma sono le piccole e medie imprese che devono farsi avanti per aderire. Basta soltanto considerare che l’aiuto concesso prevede dei limiti di spesa ammissibili, ovvero a copertura del fondo totale di 50 milioni di euro annui” conferma la consulente del Lavoro Co.N.A.P.I.

Le indicazioni della Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio 2021 premia e incoraggia gli investimenti pubblicitari che saranno certificati nel 2021 e nel 2022, ma prevede delle novità rispetto al passato. La nuova misura infatti predilige investimenti di tipo pubblicitario e promozionale effettuati sui giornali quotidiani e periodici- anche online: imprese e lavoratori autonomi potranno richiedere un credito d’imposta pari al 50% dell’investimento sostenuto.

Il Bonus pubblicità viene dunque esteso per altri 2 anni. La Legge di Bilancio prevede dunque incentivi che possono sostenere altre forme di valorizzazione delle attività economiche e produttive e spinge il credito di imposta offrendo deduzioni del costo complessivo dell’attività pubblicitaria, sia dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, che dal valore della produzione a valere sull’Irap. Nella versione applicabile al 2021 e 2022 il bonus pubblicità prevede il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni citati, e costituisce tetto di spesa.

Credito di imposta per il Bonus Pubblicità fino al 50% esteso fino al 2022

In sostanza nei prossimi due anni saranno replicate le misure in deroga previste dal Decreto Legge Rilancio. Il rifinanziamento delle risorse previste però dalla Legge Finanziaria 2021, rispetto al Decreto Rilancio, è applicabile soltanto agli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online. Si ritengono escluse pertanto le emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, che invece faranno riferimento alla normativa ordinaria, ovvero all’ex art. 57 Decreto Legge 50/2017 che ha previsto un credito d’imposta per la pubblicità riservato a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

A differenza del 2018, quando il credito d’imposta spettava a condizione che i nuovi investimenti avessero superato di almeno l’1% gli stessi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, nel caso attuale è stata abolita l’incrementalità. Per supportare inoltre le start up, l’agevolazione sulla pubblicità e la promozione saliva al 90% degli investimenti certificati da microimprese e piccole e medie imprese, quindi da start up innovative.

E’ bene sottolineare che la politica del credito di imposta, quindi del bonus pubblicità si ritiene utilizzabile soltanto come compensazione. Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con apposito DPCM del 2018 ha stabilito i criteri e le modalità di attuazione del bonus. Intanto già il Decreto Cura Italia e il Decreto Legge Rilancio hanno apportato sostanziali modifiche al bonus riservato alla pubblicità.

Credito di imposta per il Bonus Pubblicità fino al 50% esteso fino al 2022

Il bonus pubblicità nel Cura Italia

L’art.98 del D.L. 18/2020 Decreto Cura Italia ha stabilito che per il 2020, l’importo del credito d’imposta è pari al 30% del valore totale degli investimenti effettuati anziché ai soli investimenti incrementali. In deroga alle regole ordinarie ha previsto dunque che non sono stati agevolati i soli investimenti incrementali e che quindi, non è stato necessario che nell’anno precedente imprenditori e aziende debbano dimostrare di avere investito sugli stessi canali di informazione. Dunque il beneficio era ed è sempre concesso per gli investimenti a carattere pubblicitario e attività promozionale sui giornali e periodici anche online. Ad oggi cambia la misura di riferimento per le emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali.