Esonero integrale dei contributi per l’assunzione delle donne

LA CIRCOLARE DELL'INPS CON TUTTE LE INFORMAZIONI. Si attende l'esito dell'interlocuzione con la Commissione Europea per la pubblicazione dell'istruttoria da presentare. Si annuncia l'esonero contributivo del 100% e fino a 6mila euro annui

Con la circolare numero 32 del 22 febbraio 2021, l’Inps fornisce le prime indicazioni per usufruire dello sgravio contributivo previsto dalla Legge di Bilancio per incentivare l’occupazione femminile nel biennio 2021-2022. Si attendono le istruzioni pratiche a conclusione dell’interlocuzione in atto con la Commissione Europea.

Le indicazioni arrivano con la circolare numero 32 del 22 febbraio 2021 riferita al beneficio concesso ai datori di lavoro che assumono donne nel biennio 2021-2022 costituito dall’esonero integrale dei contributi dovuti. La legge 178 infatti, ha previsto all’articolo 1 comma 16, in via sperimentale, che l’esonero contributivo venga riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di 6.000 euro annui. Possono fruire dell’incentivo le imprese che assumono donne residenti nelle regioni del Sud Italia disoccupate da almeno 6 mesi, oppure da almeno 24 mesi se residenti nel resto d’Italia.

Istruzioni per lo sgravio contributivo 2021

Il documento licenziato dall’istituto illustra l’iter per richiedere il bonus e i beneficiari ammessi, ma rinvia al termine dell’interlocuzione in atto con la Commissione Europea, la pubblicazione delle pratiche per l’istruttoria. Infatti l’Inps propone quali aziende sono ammesse al beneficio, la tipologia dei rapporti di lavoro che sono incentivati, i requisiti e le condizioni di accesso.

Primo requisito da rispettare per l’imprenditore, è l’incremento occupazionale netto, che si calcola sulla differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. L’Istituto sottolinea che “il provvedimento riguarda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo che, nel periodo di riferimento, assumono donne lavoratrici che rientrano nella categoria occupazionale “svantaggiate”. Ovvero:

  • donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

I rapporti di lavoro incentivati

Sulla scorta di quanto riportato dalla circolare dell’Inps, i rapporti di lavoro incentivati sono le assunzioni a tempo determinato; assunzioni a tempo indeterminato; trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato; part-time e subordinato “in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142”; somministrazione sia indeterminato che determinato.

L’incentivo non potrà essere richiesto per rapporti di lavoro intermittente, di apprendistato o domestico. Per quanto concerne la durata, si evince:

  • in ipotesi di rapporto di tempo determinato sarà di 12 mesi;
  • in ipotesi di rapporto di lavoro indeterminato sarà di 18 mesi;
  • in ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, sarà di 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.