Con una nota del 5 marzo scorso l’Inps ha annunciato la proroga del termine per il Bonus per servizi di baby-sitting e per l’inserimento nel Libretto Famiglia delle prestazioni di lavoro svolte. L’istituto informa che per fronteggiare alla grave emergenza derivante dal contagio da COVID-19, il Cura Italia prima e il decreto Rilancio poi hanno previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori.
In alternativa rispetto allo specifico congedo parentale, è stata prevista la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per il periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore, da utilizzare per remunerare le prestazioni di lavoro effettuate nel periodo di sospensione delle predette attività didattiche. Al riguardo, con le circolari n. 44 del 24 marzo 2020 e n. 73 del 17 giugno 2020, sono state fornite, tra le altre, indicazioni relative alla fruizione della misura di sostegno, nonché sulle modalità di erogazione della stessa da parte dell’Istituto, mediante il Libretto Famiglia.
L’articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (decreto di seguito abrogato dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto l’erogazione di uno o più bonus per servizi di babysitting a favore dei genitori lavoratori delle regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e con livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020. Anche la fruizione di tali bonus è avvenuta tramite il Libretto Famiglia, per le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020) e sino al 3 dicembre 2020.
L’Istituto ha fornito le indicazioni per la fruizione del bonus con il messaggio n. 4678 dell’11 dicembre 2020. In particolare, per consentire la fruizione del beneficio per tutte le istanze accolte o in via di accoglimento, è stato fissato al 28 febbraio 2021 il temine entro cui procedere all’appropriazione del bonus nell’apposita piattaforma delle prestazioni occasionali e per la comunicazione delle prestazioni svolte dai lavoratori nei periodi sopra indicati. In considerazione della situazione in atto, e allo scopo di consentire la fruizione del beneficio alle istanze ancora in accoglimento, il suddetto termine è prorogato alla data del 30 aprile 2021. Al fine di garantire il rispetto del termine suddetto, le Strutture territoriali dovranno procedere al completamento dell’istruttoria e alla definizione delle istanze in questione improrogabilmente entro la data del 14 aprile 2021, fermo restando che il genitore beneficiario dovrà inserire le prestazioni occasionali nel Libretto Famiglia entro e non oltre la data del 30 aprile 2021.
