Il Sostegni bis presenta una variante del credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. La finalità è quella di mettere in campo misure tese a contrastare la diffusione del Covid-19 e garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro. In base alla bozza del novo decreto legge il nuovo credito d’imposta spetta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
Beneficiari sono le imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le strutture ricettive extra alberghiere, a carattere non imprenditoriale, a condizione che siano in possesso del codice identificativo previsto dall’articolo 13 quater, comma 4 del Dl 34/2019. Il beneficio è fruibile anche per i proprietari di un immobile utilizzato per affitti brevi, come case vacanze, b&b gestiti da privati in forma non imprenditoriale, o altre unità abitative utilizzate a uso turistico.
Il credito di imposta massimo è di 60mila euro, a fronte di una spesa non superiore a 200mila euro, nel limite complessivo dei 200milioni previsti per il 2021. Sono agevolabili le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività e degli strumenti utilizzati;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività esercitate dai soggetti beneficiari;
- l’acquisto di dispostivi di sicurezza come mascherine, guanti, visiere, occhiali, tute protettive e calzari, conformi ai requisiti di sicurezza;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai DPI come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, e spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione.
Per il provvedimento di applicazione e fruizione si attende il pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo tax credit sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta della spesa o in compensazione con F24. Non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap, e non si applicano i limiti del quadro RU, e quello per la compensazione orizzontale.
