Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

Il messaggio dell'Inps fornisce ulteriori precisazioni operative in merito al calcolo della contribuzione ordinaria a decorrere dal mese di maggio 2021 e alle modalità di versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021

L’Istituto, con il messaggio 11 giugno 2021, n. 2265, interviene nuovamente sugli aspetti operativi e procedurali relativi al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. La circolare INPS 26 maggio 2021, n. 77 ha già illustrato la disciplina del Fondo, fornendo le istruzioni sugli adempimenti per gli operatori delle strutture territoriali e sulle modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro. Il messaggio fornisce ulteriori precisazioni operative in merito al calcolo della contribuzione ordinaria a decorrere dal mese di maggio 2021 e alle modalità di versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021. Nel messaggio sono indicate, inoltre, le categorie dei datori di lavoro che potranno differire l’inserimento dell’importo dovuto per il mese di maggio 2021 sulle denunce di competenza giugno o luglio 2021.

Come indicato nella circolare n. 77, a decorrere dal mese di maggio 2021, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata all’interno dell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e degli apprendisti con contratto di apprendistato diverso dal professionalizzante.

Per il versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito>, indicando il codice “M179” o “M189”.

Con il presente messaggio, si comunica che i datori di lavoro con media occupazionale compresa tra più di tre e cinque dipendenti, tenuti al versamento della contribuzione ordinaria pari allo 0,45%, nel caso in cui non riescano ad assolvere l’obbligo contributivo relativo alla mensilità di maggio 2021, potranno inserire l’importo dovuto per il mese di maggio 2021 sulle denunce di competenza giugno o luglio 2021, utilizzando il codice previsto per il versamento della contribuzione arretrata “M179”.

Al fine di consentire alle procedure il corretto calcolo dell’aliquota contributiva, le aziende interessate dovranno fare richiesta, entro il 30 giugno 2021, alla Struttura territoriale competente tramite “Cassetto previdenziale” di eliminazione del codice di autorizzazione 0S – 6G per la sola mensilità di maggio 2021.