Il Green pass al lavoro è obbligatorio dal 15 ottobre al 31 dicembre. Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il Decreto Legge stabilisce «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening». La norma impone a tutti i lavoratori della pubblica amministrazione e del settore privato la certificazione verde per poter entrare e lavorare negli uffici pubblici e privati, in fabbrica e nelle aziende, ma anche negli studi professionali o nelle sedi di attività artigianali. Riguarda anche le colf, le baby sitter e le partite Iva. «L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice», si legge nel decreto.
SANZIONI E CONTROLLI. Chi comunica di essere sprovvisto del Green pass (o non può esibirlo al momento dell’ingresso nel luogo di lavoro) viene considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal primo giorno di assenza non riceve lo stipendio, ma non viene sospeso, salvo nelle aziende con meno di 15 dipendenti. Nel testo pubblicato è stata ridefinita la questione della sospensione. Chi è sprovvisto del Green pass al lavoro, quindi, non è soggetto a conseguenze disciplinari, conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione «né altro compenso o emolumento, comunque denominato». I controlli spettano al datore di lavoro, che ne ha responsabilità. L’obbligo è in vigore fino al 31 dicembre 2021 o, comunque, entro la durata dello stato di emergenza.
IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI. Nelle imprese con meno di quindici dipendenti «dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata» perché sprovvisto di Green pass, il lavoratore può essere sospeso dal datore di lavoro per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, entro il termine del 31 dicembre.
TAMPONI A PREZZO CALMIERATO. Con l’obbligo del Green pass al lavoro ci saranno prezzi calmierati per i tamponi. Secondo quanto anticipato, saranno gratuiti per chi è esonerato dal vaccino, con un prezzo bloccato a 8 euro sotto i 18 anni, a 15 euro per gli altri. L’agevolazione sarà in vigore fino al 31 dicembre. Di seguito i contenuti del decreto.
Lavoro nel pubblico
- È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.
- I controlli. Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
- Le sanzioni. Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
Organi costituzionali
- L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.
Lavoro privato
- Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.
- I controlli. Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
- Le sanzioni. Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.
- Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde. Dopo cinque giorni di assenza non giustificata «il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021».
Tamponi calmierati
- Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.
- Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
Tribunali
- Il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
Revisione misure di distanziamento
- Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione degli successivi provvedimenti.
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