Il debito previdenziale può essere compensato con il credito d’imposta. Il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Si usa il modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.
Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all’INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell’INPS. E’ compensabile anche l’IVA che risulti dovuta per l’adeguamento del volume d’affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore.
I contribuenti titolari di partita IVA, in caso di operazione di compensazione di importo superiore a euro 10.000,00 devono comunicare al l’Agenzia delle Entrate, in via telematica, l’importo e la tipologia del credito che intendono compensare. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il quinto giorno precedente quello in cui si intende effettuare l’operazione di compensazione. La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro il terzo giorno successivo a quello della comunicazione, vale come silenzio assenso. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le relative modalità di attuazione.
Nello specifico il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi a: le imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’art.lo 3 DPR 602/73 per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione (4);
- all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli artt. 27 e 33 del DPR 633/72 e quella dovuta dai soggetti di cui all’art. 74;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto;
- all’imposta prevista dall’art.lo 3 comma 143 lettera a della L. 662/96;
- ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art.l 49 comma 2 lettera a TU Imposte sui redditi DPR 917/86.
- ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con DPR 1124/1965.
- agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’art. 20, ovvero: al saldo per il 1997 dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 394/19992 convertito con modifiche con L. 461/1992, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all’art.lo 31 L. 41/1986 (vedasi anche art.lo 4 D.L. 41/1995 conv. Con L. 85/1995; alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore. Ma anche al credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche; alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni; alle tasse sulle concessioni governative; alle tasse scolastiche.
Nel caso particolare delle imprese appaltatrici e dei committenti per le deroghe all’applicazione dell’art.lo 17 comma 1 della legge 241/1997, stabilisce che “è esclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1” cita testualmente la norma.
Il successivo articolo 2 ter ed il 2 sexies prevedono che qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.
Il Decreto Legge 124 del 2019 introduce nuove regole alla compensazione. In particolare fissa a 5mila euro la soglia oltre la quale, decorsi dieci giorni dalla presentazione dalla presentazione della dichiarazione è richiesto il visto di conformità attestato da soggetti abilitati. L’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’INAIL definiscono le procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti, e nell’ambito di tali procedure, questi Istituti possono inviare all’Agenzia segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, tese al recupero del credito indebitamente compensato. Le relative procedure sono definite con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate e dai presidenti degli Istituti di cui sopra.