La Commissione di Conciliazione ha il ruolo fondamentale di risolvere le controversie individuali e collettive in ambito lavorativo, prima che esse approdino davanti al giudice. L’iter ha inizio con la denuncia alla Commissione mediante le associazioni sindacali o imprenditoriali.
La certificazione è una procedura di carattere volontario finalizzata ad attestare che il contratto che si vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge volta alla riduzione del contenzioso in materia di qualificazione di alcuni contratti di lavoro. Essa è una procedura volontaria mediante la quale le parti possono chiedere e ottenere da Commissioni di certificazione, un accertamento sulla QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO, volto a dare alle parti una maggiore certezza sulla natura e sulle caratteristiche del modello contrattuale da loro adottato, un accertamento circa la reale volontà delle parti nell’inserire singole clausole all’interno di contratti in cui “sia dedotta una prestazione di lavoro”.
Con l’entrata in vigore della Legge 183/2010 sono state attribuite nuove competenze agli organi di certificazione nell’ambito del nuovo procedimento di conciliazione facoltativa e di arbitrato delle controversie in materia di lavoro, essendo, in particolare, le Commissioni di certificazione gli unici soggetti abilitati alla necessaria certificazione dell’eventuale clausola compromissoria apposta al contratto di lavoro, ai fini dell’accertamento dell’effettiva volontà delle parti di attribuire ad un giudice, le future controversie ad esclusione di quelle riguardanti la risoluzione del rapporto.
Gli organi abilitati alla certificazione sono gli Enti Bilaterali, le Direzioni Territoriali del Lavoro e le Province, nonché, in casi particolari, il Ministero del Lavoro, le Università iscritte in un apposito Albo e i Consigli Provinciali dei consulenti del lavoro.
Il provvedimento di certificazione, che ha natura di atto amministrativo, può essere impugnato dal Giudice del Lavoro, in caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, sia avanti il TAR, in caso di violazione della procedura o eccesso di potere. Inoltre la certificazione puo´liberare il committente, della responsabilità solidale nell´ambito degli appalti , dando la possibilita´di certificare la esclusione dell’interposizione di manodopera in quanto non e´altro che un reato penale che emerge spesso negli appalti, ma che con la certificazione-afferma il presidente Basilio Minichiello-e´possibile escludere anticipatamente la presenza di questa interposizione di manodopera.