La contrattazione di secondo livello è il risultato di un accordo tra azienda e associazioni datoriali e sindacali che permette di integrare alcuni aspetti normativi ed economici rispetto al CCNL di appartenenza, a tutto vantaggio di imprese e lavoratori.
Essa si esercita attraverso la negoziazione e la sottoscrizione di un accordo tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali e si divide in due tipologie come ad esempio la contrattazione aziendale, che riguarda la singola azienda che interviene su materie e istituti previsti dalla contrattazione di categoria per renderli il più possibile corrispondenti al tessuto aziendale.
Il contratto aziendale può essere sottoscritto direttamente dal datore di lavoro e dalle rappresentanze dei lavoratori in azienda.
L’efficacia generale dell’accordo aziendale non pone dubbi nel caso di intervento migliorativo della disciplina legale e di quella del Contratto Nazionale di Lavoro. Se, al contrario, l’intesa di secondo livello prevede deroghe in senso peggiorativo, in generale queste sono consentite a determinate condizioni, solo mediante la contrattazione di prossimità.
Interventi integrativi della disciplina di legge e di CCNL hanno efficacia generale se sono sottoscritti dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali unitarie le cosiddette RSU, le quali sono elette a suffragio universale con la partecipazione di tutti i lavoratori e, quindi, esprimono sicuramente la più ampia rappresentatività.
Al contrario, l’efficacia del contratto aziendale sottoscritto con le rappresentanze sindacali aziendali che sono espressione delle singole organizzazioni sindacali e che non promanano da una consultazione elettorale di tutti i lavoratori, esige una verifica supplementare. Secondo l’orientamento, tale accordo sviluppa effetti su tutti i lavoratori operanti in azienda, solo se le RSA stipulanti sono espressione delle OOSS che soddisfano il requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale. Abbiamo la:
– contrattazione territoriale, che persegue finalità che esulano dal singolo contesto
aziendale e consente di integrare la disciplina collettiva nazionale a beneficio dei lavoratori occupati in un determinato ambito territoriale. Essa si è affermata in particolare in alcuni settori, come ad esempio quelli edile e artigiano. Il contratto collettivo territoriale può essere sottoscritto tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali (distrettuali provinciali e regionali) presenti in un dato territorio, poi vi e´la
– contrattazione di prossimità, o “ad efficacia rafforzata”, disciplinato dall’art. 8 del D.L. n. 138/2011, che si applica nelle materie definite e solo per specifiche finalità definite dalla legge, può derogare non solo alle disposizioni contenute nei contratti di settore, ma anche alla normativa in materia di lavoro.
Requisito essenziale richiesto dalla legge è che il contratto di prossimità venga stipulato, a livello aziendale o territoriale, da associazioni dei lavoratori al quanto più rappresentative sul piano nazionale.
Il proliferare di contratti collettivi nazionali (oltre 800 depositati al CNEL), molti dei quali sottoscritti da organizzazioni sindacali e datoriali di dubbia rappresentatività, e l’esigenza di dare un quadro certo di efficacia alla contrattazione di secondo livello sollecitano il legislatore a dare finalmente attuazione al dettato costituzionale dell’art. 39 o, quantomeno, a definire un criterio legale di misurazione della rappresentatività di ciascuna organizzazione.