GENITORE INTENZIONALE: IL DIRITTO AL CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ NELLE COPPIE DI DONNE


L’INPS estende il congedo di paternità alla madre non biologica nelle coppie di donne.

Con il messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025, l’INPS recepisce la sentenza n. 115 della Corte Costituzionale, depositata il 21 luglio 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non riconosceva il congedo obbligatorio di paternità alla madre intenzionale in una coppia di donne. La norma, introdotta dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, attuava la direttiva europea 2019/1158 sul bilanciamento tra vita lavorativa e familiare, ma escludeva dal beneficio le madri intenzionali non biologiche.

La Corte ha stabilito che tale esclusione viola il principio di uguaglianza e il diritto alla genitorialità, riconoscendo che anche la madre intenzionale, se risultante genitore nei registri dello stato civile o in seguito a provvedimento giudiziario di adozione o affidamento, ha diritto al congedo obbligatorio di paternità.

Questo diritto, previsto per i padri lavoratori, consiste in dieci giorni di astensione dal lavoro retribuiti, da fruire nei due mesi precedenti o nei cinque successivi alla nascita del figlio.

L’INPS chiarisce che la comunicazione della fruizione del congedo deve essere fatta al datore di lavoro, che anticipa l’indennità per conto dell’Istituto. La domanda telematica va presentata direttamente all’INPS solo dalle lavoratrici dipendenti per le quali non è prevista l’anticipazione da parte del datore. Le dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono rivolgersi al proprio ente, poiché l’INPS non ha competenza in materia.

La sentenza rappresenta un passo importante verso il riconoscimento giuridico delle famiglie omogenitoriali e l’equiparazione dei diritti tra genitori biologici e intenzionali. Essa rafforza il principio che la genitorialità non si fonda esclusivamente sul legame biologico, ma anche sulla volontà e sull’assunzione di responsabilità genitoriale.

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