INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE, SALARIO GIUSTO E CONTRASTO AL CAPORALATO DIGITALE: LE TRE DIRETTRICI DEL DECRETO DEL PRIMO MAGGIO


Lavoro stabile, retribuzioni dignitose e regole per le piattaforme: il decreto del Primo Maggio ridisegna il mercato del lavoro

Il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.04.2026 e rubricato “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto al caporalato digitale”, delinea un nuovo quadro normativo che si muove lungo tre direttrici tra loro strettamente collegate: il sostegno stabile all’occupazione, la definizione del parametro del “salario giusto” e la regolazione del lavoro tramite piattaforme digitali. Il provvedimento si colloca in una prospettiva che intreccia politiche attive del lavoro, tenuta del tessuto produttivo e attenzione alle aree del Mezzogiorno, con un impatto particolarmente rilevante per il sistema delle micro e piccole imprese. Il primo punto del decreto riguarda il sostegno all’occupazione, con un’attenzione specifica alle assunzioni a tempo indeterminato e alle categorie più esposte alla fragilità del mercato del lavoro. In questa cornice, il legislatore richiama e rafforza il ricorso agli esoneri contributivi, valorizzando le assunzioni di giovani, donne e lavoratori residenti nelle aree ricomprese nella ZES unica per il Mezzogiorno. L’obiettivo è favorire percorsi occupazionali stabili, non discriminatori e territorialmente equilibrati, in un contesto caratterizzato ancora da elevati livelli di precarietà. Tra le misure previste, il cosiddetto bonus donne contempla uno sgravio contributivo mensile fino a 650 euro, elevabile fino a 800 euro per le lavoratrici residenti nella ZES unica. Il bonus giovani incentiva invece l’assunzione di lavoratori under 35 che non abbiano avuto un impiego regolare negli ultimi due anni, ovvero negli ultimi dodici mesi nei casi espressamente considerati dal decreto, con un esonero contributivo mensile pari a 500 euro, incrementabile fino a 650 euro per le assunzioni nelle aree agevolate. Una previsione specifica riguarda inoltre, all’articolo 3, le imprese fino a 10 dipendenti che assumono lavoratori over 35, disoccupati da almeno 24 mesi e residenti nella ZES unica. Si tratta di una misura che si inserisce nel quadro del sostegno al tessuto produttivo minore del Mezzogiorno e richiama l’attenzione sul reinserimento occupazionale dei profili maturi, combinando sviluppo territoriale e valorizzazione delle competenze. Il secondo pilastro del decreto è costituito dal salario giusto. Sul punto, l’articolo 7 individua nella contrattazione collettiva nazionale il principale strumento di attuazione dell’articolo 36 della Costituzione, assumendo come parametro il trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Senza entrare nelle interpretazioni di merito, il decreto precisa che tale parametro va individuato con riguardo al settore e alla categoria produttiva di riferimento, all’attività principale e prevalentemente esercitata, nonché alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro. In questo modo, il trattamento economico complessivo previsto dalla contrattazione collettiva rappresentativa diventa la soglia di riferimento per l’individuazione del salario giusto, per il contrasto al dumping contrattuale e per l’accesso ai benefici contributivi e fiscali previsti dal decreto. L’accesso agli incentivi è infatti subordinato al fatto che il trattamento corrisposto al lavoratore non sia inferiore al valore di riferimento individuato secondo i criteri fissati dai contratti collettivi stipulati dalle parti sociali comparativamente più rappresentative. In questo assetto, le parti sociali, attraverso la stipula e l’aggiornamento dei CCNL, diventano sempre di più osservatori concreti delle dinamiche del lavoro e si assumono una responsabilità diretta nel garantire che il parametro del salario giusto trovi un’attuazione effettiva nei diversi settori produttivi, assicurando libertà, proporzionalità e dignità. Il terzo punto del decreto riguarda il lavoro mediante piattaforme digitali, tema ormai centrale nel mercato del lavoro contemporaneo. L’articolo 12 introduce una presunzione di subordinazione quando il rapporto di lavoro è gestito mediante piattaforme che esercitano poteri di controllo o direzione, anche tramite algoritmi. La disposizione interviene su una modalità di organizzazione del lavoro nella quale il coordinamento dell’attività può essere esercitato anche attraverso sistemi automatizzati, e dunque richiede una specifica regolazione. Il decreto prevede inoltre che il lavoratore possa accedere alla piattaforma mediante autenticazione sicura e usufruire di specifica formazione tramite la piattaforma SIISL. A ciò si aggiunge il riconoscimento del diritto alla trasparenza algoritmica, che rappresenta uno dei profili centrali della nuova disciplina del lavoro su piattaforma, ponendo al centro la conoscibilità dei criteri con cui i sistemi automatizzati incidono sulle condizioni di lavoro.

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