LA BANCA ORE


Uno strumento di flessibilità e welfare aziendale che consente ai lavoratori di trasformare le ore di straordinario, i permessi ROL e le ex festività non godute in riposi retribuiti, favorendo una migliore conciliazione tra vita privata e lavoro e una gestione più efficiente dei tempi e dei costi aziendali.

La banca ore è uno strumento attraverso cui può essere realizzata una specifica misura di welfare aziendale, in quanto rivolta ad offrire ai lavoratori dipendenti la possibilità di gestire la propria attività lavorativa con maggiore flessibilità ed autonomia.
E’ lo strumento attraverso cui l’azienda può gestire in modo più flessibile gli esborsi economici legati agli incrementi del lavoro straordinario legati agli incrementi di produttività e il lavoratore può scegliere di accantonare le ore di lavoro straordinario svolte durante l’anno in un conto individuale, per poi utilizzarle come permessi retribuiti o riposi compensativi e non riceverli direttamente in busta paga.
Il funzionamento, il limite di accumulo, le modalità attuative e le eventuali maggiorazioni vengono disciplinati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Sulla base della specifica disciplina prevista dal Contratto Collettivo, in banca ore possono essere inseriti non solo le ore di straordinario ma anche i permessi ROL e le ex festività non godute.


Le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore vengono contabilizzate nel cedolino paga e possono essere utilizzate dal lavoratore a partire dal mese successivo a quello in cui sono state svolte, previa richiesta di autorizzazione da effettuarsi con congruo preavviso, sulla base delle proprie esigenze e di quelle aziendali. A seguito della relativa fruizione, il monte complessivo delle ore viene rideterminato senza alterare il computo delle ferie o i giorni di riposo spettanti al lavoratore che ne faccia richiesta.
Entro quanto tempo possono essere utilizzate le ore cumulate?
Il termine di fruizione viene indicato nel CCNL di riferimento o nell’accordo aziendale integrativo. In ogni caso, qualora non fruite entro il termine contrattualmente stabilito, il datore di lavoro deve liquidare l’importo corrispondente al monte ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della paga oraria vigente al momento della liquidazione.

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