LA FORMAZIONE NELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: DURATA E CONTENUTI


Il percorso formativo costituisce un elemento essenziale del contratto di apprendistato professionalizzante ed è rivolto all’acquisizione delle competenze di base, trasversali e tecnico professionali funzionali alla qualifica di “approdo” cui è destinato l’apprendista nel contratto di lavoro.

La figura di riferimento dell’apprendista è il tutor aziendale, indicata nel piano formativo e che deve essere una persona, interna o esterna alla struttura, che sia in possesso di specifica qualificazione professionale e di competenze adeguate al percorso professionalizzante indicato.

La durata del periodo formativo si differenzia sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione e può essere riassunta come segue: a) 120 ore per gli apprendisti privi di titolo di studio, ovvero in possesso di licenza elementare o di licenza media; b) 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; c) 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente.

Le attività formative che vengono svolte presso più datori di lavoro, oppure presso gli Enti di formazione o presso gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi. Il datore di lavoro può altresì anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.

L’offerta formativa viene distinta tra formazione di base e trasversale, disciplinata dalle leggi regionali, e formazione tecnico-professionale e specialistica, disciplinata invece dai contratti collettivi nazionali di riferimento.

Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, come detto, in coerenza con le previsioni normative regionali e che vengono di norma definite in cinque ambiti specifici, ovvero: a) accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; b) competenze relazionali; c) organizzazione ed economia; d) disciplina del rapporto di lavoro ed e) sicurezza sul lavoro.

Le attività formative specifiche per la mansione da conseguire sono indirizzate, come detto, all’acquisizione delle distinte competenze tecnico-professionali del lavoratore e vengono individuate dai CCNL e dagli accordi interconfederali. In via esemplificativa, le stesse possono essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi: a) conoscenza dei prodotti e dei servizi di settore e contesto aziendale; b) conoscenza e applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; c) conoscenza delle tecniche e metodi di lavoro; d) conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro; e) conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale ed f) conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

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