Il lavoro stagionale costituisce una particolare forma di lavoro subordinato, caratterizzata dallo svolgimento dell’attività in periodi dell’anno determinati da esigenze produttive ricorrenti e prevedibili.
Tale tipologia contrattuale trova ampia diffusione nei settori del turismo, della ristorazione, dell’agricoltura e degli stabilimenti balneari, nei quali l’incremento dell’attività è strettamente collegato alla stagionalità della domanda. Pur essendo limitato nel tempo, il rapporto garantisce al lavoratore le principali tutele previste dall’ordinamento, tra cui il diritto alla retribuzione stabilita dal contratto collettivo, alla copertura previdenziale e assistenziale, alla maturazione di ferie, permessi, trattamento di fine rapporto e, qualora ricorrano i requisiti di legge, all’indennità di disoccupazione NASpI. È inoltre riconosciuto il diritto di precedenza nelle successive assunzioni stagionali presso il medesimo datore di lavoro.
In tale contesto si inserisce la figura del bagnino di salvataggio, professionista indispensabile per garantire la sicurezza dei bagnanti durante la stagione estiva. Oltre a svolgere attività di vigilanza e di soccorso, il bagnino instaura un rapporto di lavoro subordinato disciplinato, a seconda dei casi, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo – Pubblici Esercizi, Ristorazione e Stabilimenti Balneari (FIPE) oppure dal CCNL degli Stabilimenti Balneari.
L’assunzione deve avvenire mediante contratto scritto, consegnato prima dell’inizio della prestazione, contenente gli elementi essenziali del rapporto: durata, luogo di lavoro, orario, livello di inquadramento e trattamento economico. Generalmente il bagnino è inquadrato tra il quarto e il quinto livello, in relazione alle mansioni effettivamente svolte e all’organizzazione dello stabilimento.
L’attività consiste principalmente nella sorveglianza dello specchio d’acqua assegnato, nella prevenzione dei rischi, nell’assistenza ai bagnanti e nell’intervento tempestivo in caso di emergenza. Trattandosi di una funzione finalizzata alla tutela della vita umana in mare, il datore di lavoro non può assegnare il bagnino a mansioni incompatibili con il servizio di vigilanza durante l’orario di assistenza alla balneazione.

L’orario di lavoro deve garantire la presenza del servizio di salvataggio per tutto il periodo stabilito dalle ordinanze delle autorità competenti. In via ordinaria è previsto un orario di quaranta ore settimanali, normalmente distribuite su sei giorni. Nei periodi di maggiore affluenza turistica possono essere richieste prestazioni straordinarie, che devono essere retribuite con le maggiorazioni previste dal contratto collettivo. Analogamente, il lavoro prestato nelle giornate festive o domenicali dà diritto alle relative maggiorazioni economiche.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale di almeno ventiquattro ore consecutive. Per esigenze organizzative tipiche degli stabilimenti balneari, tale riposo può essere fruito in un giorno diverso dalla domenica, così da garantire la continuità del servizio nei periodi di maggiore affluenza.
La retribuzione comprende la paga base prevista dal contratto collettivo, cui si aggiungono le eventuali maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e domenicale, nonché le indennità eventualmente previste dalla contrattazione integrativa. Durante il rapporto maturano inoltre ferie, permessi, quote di tredicesima, quattordicesima, ove prevista, e trattamento di fine rapporto, normalmente liquidati alla cessazione del contratto insieme all’ultima retribuzione.

Il datore di lavoro è tenuto a versare regolarmente i contributi previdenziali e assistenziali e a documentare tutte le ore lavorate attraverso la busta paga e la documentazione aziendale, garantendo così il corretto accredito della contribuzione. Al termine della stagione, qualora siano soddisfatti i requisiti previsti dalla legge, il lavoratore può accedere all’indennità NASpI, che rappresenta un importante sostegno economico durante il periodo di inattività.
Particolare rilievo assume infine la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il datore è obbligato a garantire ambienti sicuri, fornire le attrezzature di salvataggio obbligatorie, assicurare un’adeguata formazione sui rischi professionali e rispettare la normativa in materia di prevenzione. Il bagnino, dal canto suo, deve svolgere le proprie mansioni con diligenza e professionalità, mantenendo una costante vigilanza e osservando le disposizioni contenute nelle ordinanze delle autorità marittime.
Il rapporto di lavoro del bagnino di salvataggio stagionale presenta quindi caratteristiche peculiari, strettamente connesse alla funzione sociale svolta. La disciplina contrattuale garantisce i diritti tipici del lavoro subordinato e, al tempo stesso, introduce specifiche tutele finalizzate ad assicurare la continuità del servizio e la sicurezza della balneazione, perseguendo un equilibrio tra la protezione del lavoratore e l’interesse pubblico alla salvaguardia della vita umana in mare.





