IL TIROCINIO FORMATIVO: NATURA, FINALITÀ E STRUTTURA OPERATIVA


Tirocinio formativo: strumento ponte tra studio, orientamento e ingresso nel mondo del lavoro

Il tirocinio formativo è una forma di inserimento lavorativo temporaneo e rientra tra gli strumenti di politica attiva rivolto ai soggetti che abbiano assolto l’obbligo scolastico; è uno strumento diretto ed efficace che consente di acquisire un’esperienza sul campo in azienda e di agevolare così le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro. La flessibilità che ne deriva consente l’inserimento lavorativo di soggetti in cerca di occupazione, disoccupati o appartenenti a categorie protette e può essere preliminare, ma non vincolante all’assunzione.

Quello che si instaura con l’attivazione di un percorso di tirocinio, o altrimenti definito stage, non è un contratto di lavoro subordinato e si differenzia, pertanto, dal contratto di apprendistato, anche se è allo stesso accomunato dall’elemento formativo e dalla facilitazione all’ingresso nel mondo del lavoro.

I rapporti di tirocinio vengono distinti in due specifiche categorie: i tirocini curriculari e i tirocini extracurriculari.

I tirocini curriculari sono rivolti ai giovani che frequentano un percorso di istruzione o formazione e sono finalizzati ad integrare l’apprendimento con un’esperienza di lavoro. Tale tipologia è promossa da scuole, università o enti di formazione accreditati ed è espressamente disciplinata dai Regolamenti di istituto o di università.

I tirocini extracurriculari sono finalizzati all’inserimento lavorativo tramite un periodo di formazione svolto nell’azienda ospitante e, quindi, con una attività diretta di conoscenza del mondo del lavoro. I tirocini extracurriculari sono regolamentati dalle Regioni e dalle Province autonome; tuttavia, a livello nazionale sono comunque determinati gli standard minimi da rispettare, ovvero gli elementi qualificanti del tirocinio, le modalità con cui il tirocinante presta la sua attività e l’indennità minima riconosciuta.

I tirocini extracurriculari si suddividono, a loro volta, in tre categorie:
A) Tirocinio formativo e di orientamento: destinato a coloro che hanno conseguito un titolo di studio negli ultimi 12 mesi, la cui durata massima è di 6 mesi;
B) Tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro: destinato a coloro che sono inoccupati, disoccupati, in mobilità o in cassa integrazione, la cui durata massima è di un anno;
C) Tirocinio formativo e di orientamento oppure di inserimento o reinserimento al lavoro destinato a soggetti appartenenti alle categorie protette, la cui durata massima è due anni.

L’attivazione di un rapporto di tirocinio presuppone una convenzione, corredata da uno specifico piano formativo, che viene sottoscritta tra un soggetto promotore, ovvero un centro di formazione, un’agenzia per l’impiego, una scuola, un’università, e un soggetto ospitante, ovvero l’azienda, lo studio professionale, un ente pubblico, etc.

Il soggetto promotore del tirocinio e il soggetto ospitante nominano un tutor ciascuno, che aiuteranno il tirocinante nella stesura del piano formativo, nel suo inserimento nel nuovo contesto, nella definizione delle condizioni organizzative e didattiche, nel monitoraggio del percorso formativo e nell’attestazione dell’attività svolta. Le competenze e i risultati raggiunti dal tirocinante sono registrati sul libretto formativo.

I tirocinanti dovranno altresì essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL oltre che, con idonea compagnia assicuratrice, per responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività, interne o esterne all’Azienda, che vengano svolte dal tirocinante.

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