IL LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE: DEFINIZIONE, STRUTTURA E LIMITI


Il lavoro in somministrazione è il contratto attraverso il quale un’agenzia autorizzata ai sensi del D.Lgs. 276/2003 mette a disposizione dell’azienda utilizzatrice uno o più lavoratori propri dipendenti, che operano per tutta la durata del rapporto nell’interesse e sotto la direzione dell’utilizzatore.

La somministrazione può essere attivata a tempo determinato oppure a tempo indeterminato, configurando una struttura tripartita che coinvolge agenzia, azienda e lavoratore. All’interno di tale assetto si distinguono due rapporti sostanziali: il rapporto commerciale tra l’agenzia e l’utilizzatore, che disciplina l’erogazione del servizio, e il rapporto di lavoro tra l’agenzia e il lavoratore, che definisce diritti, doveri e trattamento economico. Il trattamento economico spettante al lavoratore somministrato deve essere complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti dell’azienda utilizzatrice che svolgono le stesse mansioni, garantendo parità di condizioni normative e retributive. L’agenzia mantiene l’obbligo del pagamento della retribuzione e degli oneri connessi, ma in caso di inadempimento l’utilizzatore risponde in solido, con diritto di rivalsa verso il somministratore. Il potere disciplinare resta in capo all’agenzia, mentre l’utilizzatore fornisce gli elementi necessari alla contestazione ai sensi dell’art. 7 della Legge 300/1970.

Entrambi i contratti devono essere redatti in forma scritta ad substantiam: in mancanza, il lavoratore si considera assunto direttamente dall’azienda con tutti gli oneri a suo carico. L’utilizzo della somministrazione è soggetto a limiti numerici proporzionati al totale dei dipendenti dell’azienda ed è vietato in specifiche circostanze. Non può essere utilizzata da datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/2008, né per sostituire lavoratori in sciopero. È inoltre vietata nelle unità produttive che, nei sei mesi precedenti, abbiano effettuato licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni dei somministrati, così come nelle unità in cui siano attive sospensioni o riduzioni dell’orario in regime di cassa integrazione, salvo che la somministrazione non riguardi mansioni diverse da quelle coinvolte. Se vuoi, posso integrare una versione più breve, una scheda tecnica oppure un commento applicativo per aziende e consulenti.

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