LA FORMAZIONE NELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: DURATA E CONTENUTI


Il percorso formativo costituisce un elemento essenziale del contratto di apprendistato professionalizzante ed è rivolto all’acquisizione delle competenze di base, trasversali e tecnico professionali funzionali alla qualifica di “approdo” cui è destinato l’apprendista nel contratto di lavoro.

La figura di riferimento dell’apprendista è il tutor aziendale, indicata nel piano formativo e che deve essere una persona, interna o esterna alla struttura, che sia in possesso di specifica qualificazione professionale e di competenze adeguate al percorso professionalizzante indicato.

La durata del periodo formativo si differenzia sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione e può essere riassunta come segue: a) 120 ore per gli apprendisti privi di titolo di studio, ovvero in possesso di licenza elementare o di licenza media; b) 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; c) 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente.

Le attività formative che vengono svolte presso più datori di lavoro, oppure presso gli Enti di formazione o presso gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi. Il datore di lavoro può altresì anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.

L’offerta formativa viene distinta tra formazione di base e trasversale, disciplinata dalle leggi regionali, e formazione tecnico-professionale e specialistica, disciplinata invece dai contratti collettivi nazionali di riferimento.

Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, come detto, in coerenza con le previsioni normative regionali e che vengono di norma definite in cinque ambiti specifici, ovvero: a) accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; b) competenze relazionali; c) organizzazione ed economia; d) disciplina del rapporto di lavoro ed e) sicurezza sul lavoro.

Le attività formative specifiche per la mansione da conseguire sono indirizzate, come detto, all’acquisizione delle distinte competenze tecnico-professionali del lavoratore e vengono individuate dai CCNL e dagli accordi interconfederali. In via esemplificativa, le stesse possono essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi: a) conoscenza dei prodotti e dei servizi di settore e contesto aziendale; b) conoscenza e applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; c) conoscenza delle tecniche e metodi di lavoro; d) conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro; e) conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale ed f) conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE


Il contratto di apprendistato professionalizzante è uno degli strumenti contrattuali più flessibili ed incisivi affinché l’inserimento in azienda del lavoratore sia accompagnato da un percorso formativo specifico per l’acquisizione delle competenze di base, delle competenze trasversali e delle competenze tecnico‑professionali riferibili all’attività lavorativa da svolgere.

Si tratta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando la facoltà delle parti di recedere ai sensi dell’articolo 2118 del Codice civile; può essere stipulato anche a tempo parziale, purché siano rispettate le durate prestabilite per i periodi di formazione e le ore medie annue previste per gli apprendisti assunti a tempo pieno. Per sua natura è un contratto “a causa mista”, poiché da un lato è finalizzato all’acquisizione, attraverso un percorso formativo strutturato, di specifiche competenze e dall’altro al conseguimento di una qualifica professionale mediante formazione sul lavoro. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, con possibilità di accesso a partire dai 17 anni qualora la qualifica professionale sia già stata conseguita ai sensi del D.lgs. n. 226/2005. Il contratto deve essere redatto in forma scritta a pena di validità e deve indicare la prestazione oggetto del rapporto e le mansioni affidate, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio ove previsto e quello finale, la durata del percorso, il piano formativo individuale, il tutor aziendale e la qualifica che potrà essere acquisita al termine dell’apprendistato.

Il profilo e il piano formativo assegnato in fase di assunzione possono essere integrati o modificati nel corso del rapporto esclusivamente tramite contrattazione aziendale di secondo livello, in relazione a esigenze specifiche e alla tipologia dell’attività svolta. La formazione può essere erogata interamente o parzialmente all’interno dell’azienda, presso altre aziende del gruppo o presso strutture esterne, in aula, on the job, tramite formazione a distanza o strumenti di e‑learning; può essere svolta dal datore di lavoro dotato di capacità formativa interna, da enti di formazione accreditati dalle Regioni, dai Fondi Interprofessionali o dagli Enti Bilaterali. L’inquadramento professionale dell’apprendista corrisponde alla qualifica di approdo e il contratto si articola in più periodi di formazione per una durata massima di 36 mesi, salvo diversa previsione dei CCNL. Ai fini dell’assunzione, i contratti collettivi stabiliscono specifiche proporzioni numeriche tra lavoratori occupati e apprendisti, fermo restando che l’azienda non può procedere a nuove assunzioni con apprendistato professionalizzante qualora non abbia mantenuto in servizio almeno l’80% dei contratti di apprendistato scaduti nei dodici mesi precedenti.