E.LAV. E LA BILATERALITÀ DI PROSSIMITÀ. LA RETE CHE RENDE LA BILATERALITÀ VICINA, ACCESSIBILE E UTILE NELLA VITA QUOTIDIANA DEL LAVORO


La bilateralità, nel nostro ordinamento, non è un formalismo previsto dalla contrattazione collettiva perché richiesto dalle Parti sociali. È, al contrario, un modo concreto di prendersi cura del lavoro umano: un luogo in cui imprese e lavoratori mettono in comune responsabilità, risorse e visione, per costruire tutele e servizi.

Un ente bilaterale nasce proprio da questa scelta. Non è un soggetto neutro che amministra risorse economiche, ma la casa organizzata di un patto bilaterale nella capacità di trasformare ciò che il contratto collettivo prevede come onere economico in welfare, formazione, sicurezza, benessere, sostegno alla persona e alla vita quotidiana dell’impresa. Dentro questa logica si colloca l’Ente Bilaterale dei Lavoratori E.LAV., che sceglie di interpretare la bilateralità non come adempimento, ma come relazione reale tra chi produce lavoro e chi lo realizza ogni giorno. E.LAV. è pensato come partner. C’è una struttura nazionale che garantisce regole chiare e servizi centrali, con l’obiettivo di gestire correttamente i rapporti di lavoro. E c’è poi una rete di coordinamenti territoriali e di Sportelli del Lavoro che porta tutto questo vicino alle persone: luoghi fisici, volti, relazioni, qualcuno che ascolta e accompagna, che aiuta il consulente del lavoro a dare risposte pratiche a imprese e lavoratori anche nei passaggi più delicati. Il criterio di prossimità è, in questo senso, il cuore del progetto di E.LAV. Prossimità significa esserci quando un’impresa si interroga su come organizzare sicurezza e formazione, ma anche quando un lavoratore ha bisogno di una tutela sanitaria, di un orientamento, di un sostegno in un momento di difficoltà.

Vuol dire che le risorse previste dalla contrattazione collettiva non restano una voce di costo, ma rientrano nel sistema della bilateralità come servizi di welfare territoriale, percorsi di benessere nei luoghi di lavoro, strumenti di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, con un’attenzione particolare ai giovani, alle donne e alle situazioni più fragili. Per l’impresa, aderire a un ente bilaterale significa smettere di vivere la bilateralità come un peso inevitabile e iniziare a usarla come leva di qualità: più ordine gestionale, più cura delle persone, più credibilità verso clienti e comunità. Per il lavoratore, significa sapere che dietro il proprio contratto c’è una rete che lavora affinché benessere, welfare, salute, competenze e tutele diventino opportunità reali e facilmente accessibili. Per il consulente del lavoro e per lo studio professionale, un ente bilaterale come E.LAV. è un alleato quotidiano: consente di affiancare agli adempimenti servizi di valore, aprire Sportelli sul territorio, co‑progettare soluzioni con le aziende assistite e contribuire alla crescita del territorio. In questa prospettiva gli enti bilaterali rappresentano una scelta di campo a favore di una bilateralità concreta e vicina, capace di tenere insieme dignità del lavoro, competitività dell’impresa e sviluppo dei territori.

GLI ENTI BILATERALI E IL VALORE DELLA PROSSIMITÀ: IL CASO E.LAV.


Dalla funzione mutualistica ai servizi su misura, la bilateralità esprime la sua utilità più concreta quando riesce a coniugare tutela, organizzazione e radicamento territoriale

Gli enti bilaterali rappresentano una componente rilevante del sistema italiano delle relazioni di lavoro, perché traducono la contrattazione collettiva in strumenti concreti di tutela, supporto e accompagnamento sia per le imprese sia per i lavoratori. In altri termini, gli enti bilaterali organizzano servizi, intercettano bisogni, promuovono welfare, formazione, intermediazione, regolarità del lavoro e qualità delle relazioni occupazionali, con un’attenzione sempre maggiore nei confronti del benessere integrale dei lavoratori.

In un mercato del lavoro sempre più complesso e differenziato, il valore della bilateralità si misura nella capacità di offrire risposte integrate e vicine ai contesti reali. Non solo prestazioni, dunque, ma assistenza, orientamento, supporto organizzativo e strumenti capaci di adattarsi ai bisogni delle persone e delle imprese.

In questa prospettiva si colloca E.LAV., che esprime una bilateralità orientata ai servizi e alla presa in carico concreta dei bisogni. Il suo campo di azione comprende sostegno al reddito, welfare integrativo, formazione, assistenza sanitaria, consulenza alle imprese, certificazione dei contratti, conciliazione delle controversie e iniziative in materia di salute e sicurezza.

L’elemento che più lo caratterizza è però la prossimità territoriale. La presenza di articolazioni locali e di Sportelli del Lavoro rende i servizi più accessibili, più comprensibili e più aderenti alle condizioni effettive dei territori. In questo senso, la prossimità non è solo un criterio organizzativo, ma una forma di qualità istituzionale: significa ascolto, rapidità di intervento e capacità di costruire risposte coerenti con i fabbisogni locali.

È proprio qui che emerge uno dei tratti più interessanti della bilateralità contemporanea. Come E.LAV. mostra con chiarezza, la rete territoriale non serve soltanto a decentrare servizi già definiti, ma anche a sviluppare interventi su misura: welfare territoriale, benessere organizzativo, conciliazione vita‑lavoro, inclusione dei soggetti più fragili, sostegno ai processi di sviluppo locale.

Ne deriva un modello nel quale la bilateralità acquista una funzione pienamente sociale e organizzativa e non, semplicemente, un organismo accessorio, ma un’istituzione intermedia capace di connettere mutualità, servizi e territorio. È in questa integrazione che il caso E.LAV. assume particolare rilievo, mostrando come la bilateralità possa diventare una presenza concreta, vicina e utile nei percorsi quotidiani del lavoro.

LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO: STRUMENTO DI FLESSIBILITÀ, PRODUTTIVITÀ E TUTELA OCCUPAZIONALE


La contrattazione di secondo livello rappresenta oggi uno degli strumenti più importanti per rendere il sistema delle relazioni industriali più aderente alla realtà produttiva, più flessibile e più capace di rispondere alle esigenze specifiche delle imprese e dei lavoratori.


Si tratta della contrattazione decentrata, aziendale o territoriale, il cui perimetro oggettivo viene definito dalla contrattazione collettiva nazionale. È il cosiddetto “abito su misura” che consente di integrare l’applicazione del CCNL in azienda per incentivarne la produttività e la competitività, attraverso l’utilizzo di una maggiore flessibilità degli istituti contrattuali. Ove adottato, e per le materie ad esso demandate, il contratto di secondo livello sostituisce la contrattazione nazionale.

Vediamo ora, nel dettaglio, come si struttura un accordo aziendale, quali sono i requisiti minimi, l’oggetto e le finalità.
Innanzitutto va evidenziato che la titolarità della contrattazione aziendale è demandata alla dirigenza aziendale e alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) oppure alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ove costituite.

L’oggetto della contrattazione è definito nel CCNL applicato in azienda e, a titolo esemplificativo, può riguardare: la disciplina dei trattamenti retributivi integrativi, l’istituzione dei premi di produttività, l’erogazione di benefici economici (buoni pasto, buoni spesa, convenzioni), la diversa modulazione dell’orario di lavoro, la programmazione delle ferie, le deroghe ai limiti di assunzioni a tempo determinato, la formazione e l’aggiornamento del personale, nonché l’introduzione di nuove tecnologie e impianti audiovisivi.

In alcuni ambiti, ad esempio per i premi di produttività e il welfare aziendale, la normativa prevede specifiche agevolazioni contributive e fiscali, rendendo la contrattazione decentrata uno strumento strategico anche dal punto di vista economico.

La contrattazione di secondo livello può essere utilizzata, al fine di tutelare l’occupazione, anche nei casi di grave crisi aziendale oppure quando vi sia l’esigenza di innovare o ristrutturare sotto il profilo organizzativo l’impresa.
Ed è in questo scenario che si colloca la definizione dei cosiddetti “contratti di prossimità”.

Il contratto di prossimità è un contratto di secondo livello utilizzato come misura eccezionale per far fronte a gravi crisi d’impresa che possano mettere a rischio la continuità aziendale. In tali casi, limitatamente a un periodo temporale ben circoscritto e nel rispetto dei diritti inderogabili previsti dalla legge, la contrattazione aziendale può intervenire anche attraverso deroghe in peius rispetto ai diritti contrattuali in tema di retribuzione, con l’obiettivo di salvaguardare l’occupazione e sostenere il percorso di risanamento.

Co.N.A.P.I. NAZIONALE : TUTELA DEI LAVORATORI GDO E PROTAGONISTA NELLA CONTRATTAZIONE DEL CCNL

CO.N.A.P.I. Nazionale si impegna a difendere i diritti dei lavoratori della GDO, assicurandosi che i contratti di lavoro siano rispettati e supportando i dipendenti in caso di conflitti con i datori di lavoro. L’organizzazione partecipa attivamente alla contrattazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) della Grande Distribuzione Organizzata, mirando a migliorare le condizioni di lavoro e i salari. Inoltre, offre assistenza informativa e legale su temi legati al CCNL e alle normative vigenti. CO.N.A.P.I. monitorizza l’applicazione del CCNL e supporta i lavoratori in caso di irregolarità o controversie.

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