CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE: AMBITO DI APPLICAZIONE, DISCIPLINA E LIMITI


Caratteristiche, requisiti e limiti del contratto di lavoro intermittente.

Il contratto di lavoro intermittente, definito dall’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, è una forma di lavoro subordinato caratterizzata da prestazioni discontinue o non programmabili, legate a esigenze aziendali di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva. Può essere instaurato a tempo determinato o indeterminato ed è compatibile anche con modalità di esecuzione quali telelavoro o lavoro agile. La sua funzione è quella di offrire uno strumento flessibile per gestire attività che non presentano continuità, come picchi di lavoro, stagionalità o periodi concentrati di attività, individuati dalla contrattazione collettiva o, in assenza, dalla tabella delle attività discontinue allegata al R.D. n. 2657/1923.

Il contratto deve essere redatto in forma scritta e contenere la definizione temporale della prestazione, le modalità con cui il datore di lavoro può richiedere l’attività, il trattamento economico spettante e le modalità di rilevazione del lavoro svolto. Può essere stipulato con lavoratori di età inferiore ai ventiquattro anni, purché le prestazioni si concludano entro il compimento del venticinquesimo anno, oppure con lavoratori di età superiore ai cinquantacinque anni.

Fatto salvo quanto previsto per i settori del turismo, dello spettacolo e dei pubblici esercizi, il rapporto è ammesso per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari con lo stesso datore di lavoro.

Il trattamento economico, normativo e previdenziale è proporzionato alle giornate di lavoro effettivamente svolte, incidendo su retribuzione, ferie, malattia, infortunio, maternità e congedi. Nei periodi di non lavoro, il lavoratore non matura alcun diritto, salvo che abbia garantito la propria disponibilità alla chiamata: in tal caso percepisce l’indennità di disponibilità, definita nel contratto individuale e generalmente parametrata dalla contrattazione collettiva.

Le ipotesi più ricorrenti di utilizzo riguardano periodi caratterizzati da incrementi di attività, avvio di nuove iniziative, stagionalità estive o natalizie, week‑end, manifestazioni culturali o fieristiche, nonché qualsiasi altro periodo definito dal contratto individuale. In assenza di previsioni collettive, il perimetro delle attività aventi natura discontinua resta quello delineato dal R.D. n. 2657/1923.

IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E LA SUA DISCIPLINA


Il contratto di lavoro a tempo parziale.
Il contratto di lavoro a tempo parziale, disciplinato dal Dlgs. n.81/2015, non costituisce una forma contrattuale autonoma ma un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti, caratterizzato da una specifica flessibilità nel regime dell’orario di lavoro.
E’, invero, lo strumento attraverso cui viene definito un orario di lavoro inferiore rispetto a quello del tempo pieno previsto nella contrattazione collettiva nazionale di riferimento e può essere esteso ai dipendenti assunti a tempo determinato o con contratto di apprendistato. La retribuzione e ogni altro istituto contrattuale vengono calcolati proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate.
Vediamo ora nel dettaglio come può essere attivato.
Innanzitutto il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere espressamente previsto nel contratto individuale di lavoro e deve essere stipulato in forma scritta indicando, altresì, la specifica collocazione oraria della prestazione riferita al giorno, alla settimana e al mese.

L’orario di lavoro può essere ridotto in forma:

  • orizzontale: la prestazione lavorativa viene prevista per tutti i giorni ma vengono pattuite meno ore rispetto all’orario normale giornaliero;
  • verticale: la prestazione lavorativa viene svolta a tempo pieno ma solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno;
  • misto: quando viene prevista una combinazione delle due forme precedenti.
    La contrattazione aziendale può definire il minimo garantito di ore lavorate e, eventualmente, la previsione di clausole flessibili, ossia la modifica della collocazione temporale della prestazione di lavoro, o elastiche, ovvero un aumento delle ore di lavoro rispetto a quelle inizialmente stabilite, ove previsto dal CCNL di riferimento. Nel contratto a tempo parziale, anche a tempo determinato, le aziende hanno facoltà di richiedere al dipendente lo svolgimento di prestazioni supplementari, ovvero per il lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto individuale nei limiti dell’orario a tempo pieno, con il riconoscimento di una maggiorazione sulla retribuzione oraria globale. Il lavoratore potrà rifiutarsi di svolgere lavoro supplementare in caso di comprovate esigenze di salute, familiari, lavorative o di formazione professionale.
    E’ possibile trasformare un contratto da full-time a part-time?
    La trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale è ammessa se risulta da specifico accordo scritto tra le parti. A ciò si aggiunga che la stessa può essere richiesta dal lavoratore dipendente che versi nelle condizioni di cui alla legge 104/92, cui spetta il diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori dipendenti. Diritto di precedenza che è esteso anche ai genitori di figli affetti da tossicodipendenza.
    Qualora affetto da patologie gravi, oltre a quelle riferibili a malattie oncologiche, riconosciute dalla ASL, il lavoratore dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con la possibilità di passare nuovamente a tempo pien