IL LAVORO A COTTIMO: DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE


Dal settore agricolo alla gig economy, il contratto a cottimo continua a trovare applicazione in numerosi comparti.

Il lavoro a cottimo è disciplinato dall’art. 2099 c.c. e costituisce una forma speciale di contratto di lavoro con il quale la retribuzione viene quantificata sulla base dell’effettivo lavoro effettuato e non soltanto in base al tempo impiegato per realizzarlo. Può essere utilizzato sia nelle forme del contratto a tempo indeterminato sia a tempo determinato e viene classificato sostanzialmente in due categorie: il cottimo misto e il cottimo pieno.

Nel cottimo misto la retribuzione è composta da due elementi: una parte è fissa, calcolata su base mensile ed è connessa alle ore lavorate, l’altra è variabile ed è legata alla produttività del dipendente. La retribuzione minima del cottimo viene determinata dai CCNL del settore e il datore di lavoro è tenuto a comunicare, in modo trasparente e chiaro, quali sono gli elementi che costituiscono la retribuzione base, la retribuzione a cottimo garantito, ovvero quella parte determinata in base alla produzione minima effettuata e riconosciuta anche nel caso di mancato raggiungimento del risultato qualora lo stesso non sia avvenuto per causa non imputabile al lavoratore nonché il compenso crescente, legato al superamento del minimo innanzi descritto. Il datore di lavoro sarà altresì tenuto a dare traccia della quantità di lavoro eseguito e dei tempi necessari per realizzarli.

Nel cottimo pieno, invece, la retribuzione è parametrata esclusivamente al lavoro effettuato ed è ammesso esclusivamente nel lavoro a domicilio.

Il lavoro a cottimo è escluso per i contratti di apprendistato, stante le finalità e la struttura di tale tipologia di contratto laddove la fase dell’apprendimento non può essere condizionata dai ritmi della produttività. Nel lavoro a cottimo sono altresì espressamente vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.

L’utilizzo di tale forma contrattuale può portare a vantaggi di natura economica, legati, come detto, alla maggiore produzione, all’ottimizzazione dei tempi di lavoro e alla maggiore flessibilità dei tempi di realizzazione nonché ai maggiori stimoli per l’efficienza e la produttività. Dall’altro canto, tuttavia, possono registrarsi un aumento dello stress, legato a ritmi lavorativi maggiori, una minore qualità del lavoro e l’incertezza sul reddito mensile, non determinato, come più volte evidenziato, esclusivamente all’orario di lavoro svolto.

Quali sono i settori più interessati da tale forma contrattuale?
Sicuramente è uno strumento che può essere utilizzato in tutti quei settori di attività dove è più agevole parametrare l’attività in termini di risultato e in cui è più agevole collocare i lavoratori a chiamata. Storicamente è un tipo di contratto utilizzato molto nel settore dell’agricoltura; si pensi, ad esempio, alle raccolte stagionali, così come nel comparto degli artigiani, dove il lavoro finale eseguito o le lavorazioni programmate in un determinato periodo temporale sono facilmente determinabili e quantificabili sotto il profilo economico.

Negli ultimi anni, tuttavia, si è registrato un incremento dell’utilizzo di tale strumento anche nel comparto del commercio e, in particolare, nel settore della cosiddetta Gig Economy; si pensi, ad esempio, ai lavoratori freelance, ovvero i grafici, i traduttori, gli sviluppatori e tutte le altre professioni per le quali la remunerazione è quantificabile a progetto o a risultato conseguito.

L’EVOLUZIONE DEL RIDER NELLA GIG ECONOMY ITALIANA: DAL COTTIMO AL CCNL 2026


Il rider è il lavoratore che effettua la consegna a domicilio di cibo, merci o prodotti per conto di piattaforme digitali, muovendosi prevalentemente in bicicletta, e‑bike o scooter.

Non si tratta di un semplice fattorino tradizionale: la sua attività è interamente gestita, tracciata e valutata da un algoritmo. È l’applicazione che assegna l’ordine, calcola il percorso ottimale, stabilisce il tempo di consegna e misura la performance. Proprio questa dipendenza strutturale dalla tecnologia ha reso la sua classificazione giuridica uno dei temi più complessi del diritto del lavoro contemporaneo.

La storia della professione in Italia si è sviluppata in tre fasi distinte. Nella fase pionieristica del vuoto normativo, tra il 2015 e il 2019, l’arrivo delle multinazionali ha sdoganato il delivery come un “lavoretto” flessibile per studenti in cerca di autonomia economica. In questo periodo i rider operavano senza tutele, inquadrati come collaboratori occasionali o autonomi, retribuiti esclusivamente a cottimo: un compenso fisso per singola consegna, privo di garanzie minime, assicurazioni, malattia o ferie.

La pandemia del 2020 ha segnato una svolta decisiva. Con il Paese in lockdown, i rider sono diventati “lavoratori essenziali” per il sostentamento della popolazione confinata in casa, rivelando la natura strutturale del loro ruolo. Tra il 2020 e il 2025, le mobilitazioni sindacali e una serie di sentenze storiche hanno costretto le aziende a introdurre coperture assicurative minime, come l’Inail, e a rivedere i propri modelli organizzativi. Alcune realtà, come Just Eat, hanno abbandonato il cottimo assumendo i lavoratori come dipendenti; altre piattaforme hanno invece mantenuto il modello autonomo, accentuando la frammentazione del settore.

Si è così giunti alla regolamentazione del 2026. Il CCNL per i rider, siglato da Co.N.A.P.I. e Confintesa, è il primo contratto collettivo nazionale specifico per i lavoratori delle piattaforme digitali di consegna e della logistica dell’ultimo miglio. Depositato presso il CNEL, mira a colmare il vuoto normativo riducendo il costo del lavoro e garantendo tutele reali. Il contratto mantiene una posizione neutrale sulla natura del rapporto e disciplina condizioni applicabili al lavoro subordinato, autonomo e alle collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.), nel rispetto della normativa vigente. Supera inoltre l’obbligo di inquadramento nel settore dei trasporti, evitando l’applicazione di contratti pensati per magazzinieri o autisti, e introduce una classificazione costruita su misura per la gig economy.

L’accordo definisce un insieme di tutele minime e inderogabili che si applicano al lavoratore indipendentemente dalla qualificazione giuridica. Fino a oggi il settore era diviso tra lavoro subordinato, con stipendio base, ferie, malattia e TFR, e lavoro autonomo con Partita IVA o collaborazione occasionale, dove la paga oscilla ancora tra i 2 e i 4 euro a consegna. Il CCNL 2026 punta a uniformare i diritti minimi, legandoli alla prestazione e non alla tipologia contrattuale.

Questa evoluzione normativa si confronta con una forza lavoro fortemente polarizzata dal punto di vista demografico. I rider stranieri costituiscono ormai la maggioranza assoluta, superando il 50% del totale. Per oltre il 70% di loro, il delivery rappresenta l’unica fonte di reddito primario, con turni che spesso superano le 8/10 ore al giorno per 6 o 7 giorni a settimana. I rider italiani, invece, rappresentano una minoranza composta da studenti universitari, giovani in transizione o lavoratori over 40 che cercano un’integrazione al reddito, gestendo l’attività in modo flessibile e con un monte ore ridotto.

La nuova disciplina rende obbligatoria la trasparenza dei sistemi di intelligenza artificiale per evitare discriminazioni e impedire che blocchi dell’account o disconnessioni avvengano in modo arbitrario. Vengono vietate le metriche che penalizzano chi non accetta turni logoranti e vengono introdotte procedure chiare e umane per contestare le decisioni automatizzate delle app. Il contratto si propone così come uno strumento essenziale per ridurre le disuguaglianze di un mercato segmentato, offrendo diritti concreti a chi ha fatto del delivery la propria professione principale.

In conclusione, l’evoluzione della figura del rider in Italia dimostra come un’attività nata come “lavoretto” temporaneo e privo di regole si sia trasformata in una professione a tutti gli effetti, specchio delle complessità della transizione digitale e demografica del Paese. Il pacchetto di tutele introdotto dal CCNL 2026, centrato sulla trasparenza algoritmica e sul divieto di disconnessioni arbitrarie, assume un valore sociale ancora più profondo alla luce della forte polarizzazione demografica del settore. Per la componente italiana il delivery resta spesso un’attività integrativa; per la maggioranza dei lavoratori stranieri rappresenta invece l’unica via di sussistenza, un impegno a tempo pieno che per anni li ha esposti a turni estenuanti e a forme di ricatto tecnologico. Garantire che l’intelligenza artificiale non penalizzi la vulnerabilità e che ogni consegna sia equamente retribuita diventa così un passo decisivo verso l’inclusione sociale e la civilizzazione del lavoro nella gig economy.

L’EVOLUZIONE DEL RIDER NELLA GIG ECONOMY ITALIANA: DAL COTTIMO AL CCNL 2026


Il rider è il lavoratore che effettua la consegna a domicilio di cibo, merci o prodotti per conto di piattaforme digitali, muovendosi prevalentemente in bicicletta, e‑bike o scooter.

Non si tratta di un semplice fattorino tradizionale: la sua attività è interamente gestita, tracciata e valutata da un algoritmo. È l’applicazione che assegna l’ordine, calcola il percorso ottimale, stabilisce il tempo di consegna e misura la performance. Proprio questa dipendenza strutturale dalla tecnologia ha reso la sua classificazione giuridica uno dei temi più complessi del diritto del lavoro contemporaneo.

La storia della professione in Italia si è sviluppata in tre fasi distinte. Nella fase pionieristica del vuoto normativo, tra il 2015 e il 2019, l’arrivo delle multinazionali ha sdoganato il delivery come un “lavoretto” flessibile per studenti in cerca di autonomia economica. In questo periodo i rider operavano senza tutele, inquadrati come collaboratori occasionali o autonomi, retribuiti esclusivamente a cottimo: un compenso fisso per singola consegna, privo di garanzie minime, assicurazioni, malattia o ferie.

La pandemia del 2020 ha segnato una svolta decisiva. Con il Paese in lockdown, i rider sono diventati “lavoratori essenziali” per il sostentamento della popolazione confinata in casa, rivelando la natura strutturale del loro ruolo. Tra il 2020 e il 2025, le mobilitazioni sindacali e una serie di sentenze storiche hanno costretto le aziende a introdurre coperture assicurative minime, come l’Inail, e a rivedere i propri modelli organizzativi. Alcune realtà, come Just Eat, hanno abbandonato il cottimo assumendo i lavoratori come dipendenti; altre piattaforme hanno invece mantenuto il modello autonomo, accentuando la frammentazione del settore.

Si è così giunti alla regolamentazione del 2026. Il CCNL per i rider, siglato da Co.N.A.P.I. e Confintesa, è il primo contratto collettivo nazionale specifico per i lavoratori delle piattaforme digitali di consegna e della logistica dell’ultimo miglio. Depositato presso il CNEL, mira a colmare il vuoto normativo riducendo il costo del lavoro e garantendo tutele reali. Il contratto mantiene una posizione neutrale sulla natura del rapporto e disciplina condizioni applicabili al lavoro subordinato, autonomo e alle collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.), nel rispetto della normativa vigente. Supera inoltre l’obbligo di inquadramento nel settore dei trasporti, evitando l’applicazione di contratti pensati per magazzinieri o autisti, e introduce una classificazione costruita su misura per la gig economy.

L’accordo definisce un insieme di tutele minime e inderogabili che si applicano al lavoratore indipendentemente dalla qualificazione giuridica. Fino a oggi il settore era diviso tra lavoro subordinato, con stipendio base, ferie, malattia e TFR, e lavoro autonomo con Partita IVA o collaborazione occasionale, dove la paga oscilla ancora tra i 2 e i 4 euro a consegna. Il CCNL 2026 punta a uniformare i diritti minimi, legandoli alla prestazione e non alla tipologia contrattuale.

Questa evoluzione normativa si confronta con una forza lavoro fortemente polarizzata dal punto di vista demografico. I rider stranieri costituiscono ormai la maggioranza assoluta, superando il 50% del totale. Per oltre il 70% di loro, il delivery rappresenta l’unica fonte di reddito primario, con turni che spesso superano le 8/10 ore al giorno per 6 o 7 giorni a settimana. I rider italiani, invece, rappresentano una minoranza composta da studenti universitari, giovani in transizione o lavoratori over 40 che cercano un’integrazione al reddito, gestendo l’attività in modo flessibile e con un monte ore ridotto.

La nuova disciplina rende obbligatoria la trasparenza dei sistemi di intelligenza artificiale per evitare discriminazioni e impedire che blocchi dell’account o disconnessioni avvengano in modo arbitrario. Vengono vietate le metriche che penalizzano chi non accetta turni logoranti e vengono introdotte procedure chiare e umane per contestare le decisioni automatizzate delle app. Il contratto si propone così come uno strumento essenziale per ridurre le disuguaglianze di un mercato segmentato, offrendo diritti concreti a chi ha fatto del delivery la propria professione principale.

In conclusione, l’evoluzione della figura del rider in Italia dimostra come un’attività nata come “lavoretto” temporaneo e privo di regole si sia trasformata in una professione a tutti gli effetti, specchio delle complessità della transizione digitale e demografica del Paese. Il pacchetto di tutele introdotto dal CCNL 2026, centrato sulla trasparenza algoritmica e sul divieto di disconnessioni arbitrarie, assume un valore sociale ancora più profondo alla luce della forte polarizzazione demografica del settore. Per la componente italiana il delivery resta spesso un’attività integrativa; per la maggioranza dei lavoratori stranieri rappresenta invece l’unica via di sussistenza, un impegno a tempo pieno che per anni li ha esposti a turni estenuanti e a forme di ricatto tecnologico. Garantire che l’intelligenza artificiale non penalizzi la vulnerabilità e che ogni consegna sia equamente retribuita diventa così un passo decisivo verso l’inclusione sociale e la civilizzazione del lavoro nella gig economy.