TASSAZIONE CATASTALE E REGIME FORFETTARIO PER LE SOCIETA’ AGRICOLE: UNA RIFORMA IN LINEA CON LE NOSTRE INTERPRETAZIONI.


LA RIFORMA FISCALE INTRODOTTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 192/2024 APRE NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE SOCIETÀ AGRICOLE, ESTENDENDO LA TASSAZIONE FORFETTARIA ANCHE A CHI OPTA PER IL REGIME CATASTALE.

Lo studio ha sempre sostenuto che la normativa fiscale applicabile alle società agricole dovesse evolversi verso una maggiore coerenza e organicità, consentendo l’accesso alla tassazione forfettaria anche a chi ha optato per il regime catastale. Con il decreto legislativo 192/2024, questa impostazione è stata finalmente recepita dal legislatore, segnando un’importante vittoria per la semplificazione fiscale nel settore agricolo.
La riforma, che attua quanto previsto dalla legge delega 111/2023, introduce una maggiore flessibilità nella determinazione del reddito per le società agricole costituite in forma di Sas, Snc, Srl e cooperative, ampliando le opportunità per le imprese che operano in questo settore.
La principale novità riguarda l’estensione della possibilità di determinazione forfettaria del reddito alle società agricole che hanno optato per la tassazione su base catastale, come previsto dall’articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006.
Questo significa che le imprese agricole che rientrano in questa categoria potranno ora:
Continuare a calcolare il proprio reddito secondo il criterio catastale.
Applicare il regime forfettario per determinate attività complementari, come previsto dall’articolo 56-bis del Tuir.
Questa impostazione, che il nostro studio ha sempre ritenuto la più corretta e funzionale, evita penalizzazioni ingiustificate per le aziende agricole e consente loro di gestire in modo più razionale e flessibile la propria fiscalità.
Le attività che rientrano nella tassazione forfettaria
Il comma 3-bis dell’articolo 56-bis del Tuir stabilisce che il reddito derivante dalla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistati da imprenditori agricoli florovivaistici, è determinato applicando un coefficiente di redditività del 5% sui corrispettivi soggetti a IVA, entro il limite del 10% del volume d’affari complessivo.

Inoltre, restano confermate le disposizioni sui regimi forfettari per le altre attività agricole connesse, come ad esempio:
• la trasformazione e vendita di prodotti agricoli,
• le prestazioni di servizi connesse all’attività agricola,
• la produzione di energia da fonti rinnovabili entro determinati limiti.

Si tratta di un passo avanti decisivo, che va nella direzione da noi sempre auspicata, ossia quella di una maggiore armonizzazione tra tassazione catastale e regimi forfettari, evitando rigidità interpretative che in passato avevano creato incertezze e disparità di trattamento.
Il nodo interpretativo ancora aperto
Tuttavia, alcune pronunce giurisprudenziali recenti, come la sentenza 633/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, hanno adottato un’interpretazione restrittiva dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs 99/2004, ritenendo che le società agricole possano svolgere solo le attività espressamente elencate dalla norma, tra cui:
• locazione, comodato e affitto di fabbricati a uso abitativo,
• locazione, comodato e affitto di terreni e fabbricati strumentali, entro il limite del 10% dei ricavi.
Questa impostazione rischierebbe di compromettere il regime catastale per quelle aziende agricole che svolgono anche attività di mera compravendita di prodotti agricoli, considerando tale operazione una deviazione dall’esercizio esclusivo dell’attività agricola.

Nel nostro studio abbiamo sempre evidenziato l’incoerenza di questa visione, sostenendo che il concetto di esercizio esclusivo dell’attività agricola non dovrebbe essere interpretato in modo rigido, ma in coerenza con l’evoluzione del settore e con le esigenze operative delle imprese agricole.
Verso un’interpretazione più ampia e razionale
La relazione illustrativa al decreto legislativo 192/2024 sembra confermare che l’intenzione del legislatore sia quella di favorire la compatibilità tra il regime catastale e le attività accessorie, purché queste ultime abbiano carattere occasionale e marginale.
Per questo motivo, riteniamo che l’elenco delle attività previste dal Dlgs 99/2004 non debba essere considerato tassativo, ma piuttosto indicativo, così da consentire alle aziende agricole di:
Beneficiare della tassazione catastale senza rigidità inutili.
Svolgere attività accessorie in modo complementare e coerente con l’attività agricola principale.
Evitare il rischio di perdere il regime catastale a causa di interpretazioni eccessivamente restrittive della normativa.
Questa visione è perfettamente in linea con lo spirito della riforma fiscale, che punta a una maggiore organicità, coerenza e semplificazione del sistema tributario per il settore agricolo.

Conclusioni: una riforma che conferma la nostra impostazione
La riforma introdotta con il decreto legislativo 192/2024 rappresenta un significativo passo avanti verso una fiscalità più razionale per le società agricole, in piena coerenza con l’orientamento che il nostro studio ha sempre sostenuto.
L’estensione della tassazione forfettaria alle società agricole con regime catastale è una scelta di buon senso, che risponde alle esigenze di molte imprese del settore. Il riconoscimento della compatibilità tra attività accessorie e tassazione catastale è una conferma della necessità di una normativa più flessibile e moderna.
Resta però necessario un chiarimento normativo o interpretativo che eviti il rischio di decadenza dal regime catastale per le aziende agricole che svolgono attività di mera commercializzazione.
Il nostro studio continuerà a monitorare gli sviluppi interpretativi della normativa, fornendo supporto e consulenza alle imprese agricole per garantire loro il massimo vantaggio fiscale possibile nel rispetto delle nuove regole.

WEBINAR TECNICO CON Co.N.A.P.I. NAZIONALE ED E.LAV SUL FONDO NUOVE COMPETENZE LE OPPORTUNITA’ DEL TERZO SPORTELLO. PREVISTE RISORSE PER 730 MILIONI SUDDIVISE PER AREE REGIONALI.


APERTURA SPORTELLO 10 FEBBRAIO.

Si è svolto con successo l’evento del Webinar organizzato da Co.N.A.P.I. Nazionale in collaborazione con l’Ente Bilaterale dei lavoratori E.LAV che ha avuto come tema: “Fondo nuove competenze”: le opportunità del terzo sportello. L’ evento, moderato dalla giornalista Ertilia Giordano, che è stato seguito in diretta sui canali social Facebook, Instagram e You Tube, ha visto la partecipazione del Presidente Nazionale di Co.N.A.P.I. Nazionale , il dottor Basilio Minichiello che ha introdotto l’evento, con la partecipazione del dottor Giovanni Galvan esperto di Politiche Attive del lavoro e formazione finanziata. Si è trattato di un webinar tecnico, riguardante il Fondo di nuove competenze , vale a dire di una risorsa e di un Avviso di Bando messo a disposizione dal Ministero del Lavoro che si basa sulle risorse del PNRR arrivato alla terza edizione e che rappresenta una vera novità rispetto agli altri Fondi nel panorama della Formazione dei lavoratori occupati, in quanto per la prima volta si parla del rimborso del costo del lavoratore all’azienda per le ore che trascorre per formarsi, il cui ammontare sarà calcolato per 150 ore massime e minime 30 ore che si svolgeranno nell’arco di 12 mesi .

Uno strumento che darà molte opportunità, non solo alle aziende, ma anche ai lavoratori per una costante crescita professionale. Lo sportello dovrebbe aprirsi il 10 febbraio e dovrebbe chiudersi il 10 aprile, si sta aspettando l’ufficialità del ministero per l’avvio dello stesso pertanto l’invito è quello di affrettarsi per attivare le procedure per l’ottenimento dei relativi contributi che saranno sccessivamente assegnati alle imprese tenendo conto della presentazione della domanda di partecipazione. Le risorse ammontano a 730milioni, più un milione per i bonus di assunzione suddivisi per aree regionali dove la parte del leone la fa il Sud che deve essere incentivato essendo considerata area depressa, il cui massimale ammonta a circa 450 milioni mentre il restante del finanziamento andrà alle Regioni del Centro. Per il Presidente Nazionale di Co.N.A.P.I., Basilio Minichiello : “l’incontro tra esperti attraverso il Webinar di oggi, è di notevole importanza ma si tratta di una delle tante iniziative che da qualche mese Co.N.A.P.I. Nazionale sta portando avanti, rivolte alle aziende e agli operatori del mercato con lo scopo di informare e di supportorare , proprio gli operatori di mercato, affinché i servizi erogati alle aziende iscritte siano chiari e puntuali.

E’ un appuntamento che impone massima attenzione- continua Minichiello- ma stiamo anche organizzando e programmando altri, altrettanto appuntamenti, nei luoghi Istituzionali di grande spessore proprio per dare seguito a questa lodevole iniziativa da veri protagonisti”. Nello specifico le materie a cui “Il nuovo Fondo competenze” si rivolge oltre al digitale e all’ambiente, quest’anno, ha affermato Giovanni Galvan, c’è stata anche un interessante introduzione sul benessere organizzativo che comprende l’Intelligenza Artificiale e tutto ciò che riguarda la sostenibilità ambientale riguardante, il consumo energetico, l’ottimizzazione dei consumi, il riciclaggio dei rifiuti tutti temi legati all’innovazione aziendale di interesse delle stesse. Tra i capitoli importanti e di novità, c’è quello riguardante i disoccupati di lungo periodo per i quali il contributo è massimo e per i stagionali che, se assunti oltre 20 giorni, possono essere formati per le relative competenze con l’ottenimento di un bonus per l’assunzione ammontante a 800 euro per i disoccupati e 300 euro per i stagionali. Il rimborso va calcolato sul costo del mensile erogato al lavoratore per la partecipazione dello stesso ai corsi e viene garantito un rimborso del cento per cento della parte contributiva e del sessanta per cento della parte retributiva.

APPROVAZIONE DEFINITIVO DEL DDL. NUOVE OPPORTUNITÀ PER AZIENDE E LAVORATORI

Nuove norme sulla somministrazione di lavoro: opportunità e implicazioni per aziende e lavoratori
Con l’approvazione definitiva del DDL Lavoro collegato alla Legge di Bilancio 2025, il legislatore ha introdotto modifiche significative alla disciplina della somministrazione di lavoro, che riflettono un intento chiaro: favorire la flessibilità occupazionale e rispondere in modo più dinamico alle esigenze del mercato del lavoro. Ma quali saranno gli effetti concreti di queste novità e come potranno essere applicate.
Il provvedimento introduce deroghe e semplificazioni che impattano direttamente sulle modalità di utilizzo dei contratti di somministrazione a tempo determinato. Tra le più rilevanti:
• Esclusione dai limiti quantitativi: Non rientrano nel computo i lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato dall’agenzia, così come quelli con particolari caratteristiche o impiegati in specifiche esigenze aziendali (ad esempio attività stagionali, start-up, sostituzioni di personale assente).
• Flessibilità nella formazione: L’uso congiunto o integrativo dei fondi bilaterali per i lavoratori somministrati (Forma.Temp) rappresenta un’opportunità per le agenzie e le imprese di investire in formazione continua e riqualificazione, rispondendo ai fabbisogni immediati del mercato e ai requisiti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
• Contratti senza causale per categorie svantaggiate: Per i lavoratori disoccupati da oltre sei mesi o in condizioni di svantaggio economico e sociale, il contratto a termine in somministrazione non richiederà più una causale, riducendo burocrazia e favorendo l’inclusione di queste categorie nel mercato del lavoro.

Le novità legislative potrebbero tradursi in vantaggi competitivi per le imprese:
1. Maggiore flessibilità organizzativa: Con l’eliminazione di alcuni limiti sui contratti a termine in somministrazione, le aziende potranno rispondere più agilmente alle fluttuazioni della domanda, gestendo meglio i picchi di lavoro o le sostituzioni temporanee.
2. Accesso facilitato a lavoratori qualificati: La possibilità di utilizzare fondi bilaterali in modo congiunto consente di investire in formazione e aggiornamento delle competenze, garantendo un rapido adattamento ai cambiamenti tecnologici e produttivi.
3. Riduzione delle rigidità burocratiche: La soppressione dell’obbligo di causale per alcune categorie di lavoratori semplifica la gestione amministrativa dei contratti, incentivando l’assunzione di soggetti svantaggiati.

Le modifiche normative mirano a creare opportunità di lavoro più ampie, soprattutto per le categorie più vulnerabili, ma pongono anche delle sfide. Se da un lato si amplia l’accesso a percorsi lavorativi per disoccupati di lungo periodo e over 50, dall’altro è cruciale che queste misure siano accompagnate da politiche di formazione efficaci per garantire l’effettiva valorizzazione delle competenze.
Affinché queste novità possano tradursi in benefici concreti, sarà fondamentale:
• Un’attenta pianificazione aziendale: Le imprese dovranno monitorare le opportunità offerte dai fondi bilaterali e sfruttare appieno la maggiore flessibilità normativa per sostenere i propri obiettivi produttivi.
• Un approccio integrato alla formazione: Le agenzie per il lavoro e le imprese utilizzatrici dovranno investire in percorsi di formazione personalizzati, volti a potenziare le competenze richieste nei settori in crescita.
• Collaborazione tra parti sociali: Il ruolo delle associazioni di categoria e dei sindacati sarà cruciale per garantire che le nuove norme siano applicate in modo equo, evitando eventuali abusi.
Il DDL Lavoro rappresenta un passo avanti verso una maggiore flessibilità e modernizzazione delle relazioni lavorative. Tuttavia, il successo di queste riforme dipenderà dall’impegno di tutti gli attori coinvolti nel garantire che le misure introdotte siano applicate in modo efficace e responsabile. Solo così sarà possibile realizzare un mercato del lavoro più inclusivo, dinamico e competitivo.