MATERNITÀ E PATERNITÀ PER FREELANCE: L’INPS CHIARISCE DIRITTI, REQUISITI E MODALITÀ


Freelance e collaboratori possono chiedere l’indennità INPS per maternità e paternità online.

Anche chi lavora in autonomia ha diritto a tutela e sostegno economico. L’INPS informa che i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, come freelance e collaboratori con contratto Co.Co.Co., possono accedere all’indennità di maternità e paternità. Una misura fondamentale per garantire equità e protezione sociale anche a chi opera fuori dai tradizionali contratti di lavoro dipendente. La tutela si estende anche ai casi di adozione e affidamento e può essere richiesta se si rispettano alcune condizioni: essere iscritti alla Gestione Separata, non essere titolari di pensione, non avere altre coperture obbligatorie per la maternità e aver versato almeno un mese di contributi nei dodici mesi precedenti l’evento. Per i collaboratori, l’indennità è garantita anche se il committente non ha versato i contributi, grazie al principio dell’automaticità delle prestazioni. Per i liberi professionisti, invece, la responsabilità dei versamenti resta personale. Il periodo standard coperto dall’indennità è di circa cinque mesi: due prima della data presunta del parto e tre dopo la nascita, più il giorno del parto. È possibile lavorare durante questo periodo e percepire comunque l’indennità. In caso di complicanze o condizioni ambientali sfavorevoli, la ASL e la Direzione territoriale del lavoro possono disporre l’interdizione anticipata o prorogata, con obbligo di astensione.

Chi ha percepito un reddito inferiore a una soglia stabilita annualmente può richiedere ulteriori tre mesi di indennità successivi al periodo standard. È inoltre possibile optare per la flessibilità, iniziando la maternità circa un mese prima del parto e proseguendo per circa quattro mesi dopo, oppure ricevere l’intera indennità nei cinque mesi post partum. In questi casi non è richiesto alcun certificato medico aggiuntivo, ma è necessario comunicarlo nella domanda online. Il congedo di paternità è previsto nei casi in cui la madre non possa usufruirne per morte, grave infermità, abbandono o affidamento esclusivo al padre. La durata corrisponde al periodo non utilizzato dalla madre, o a circa tre mesi dal parto se la madre non lavora. Anche per i padri vale la possibilità di richiedere ulteriori tre mesi di indennità se il reddito dell’anno precedente è inferiore alla soglia prevista. L’indennità corrisponde a circa l’ottanta per cento di una quota giornaliera calcolata sul reddito utile ai fini contributivi e viene erogata direttamente dall’INPS tramite bonifico bancario o postale. Il diritto si estingue dopo circa un anno dalla fine del periodo indennizzabile, quindi è fondamentale presentare la domanda in tempo, preferibilmente prima dei due mesi che precedono il parto. La domanda si presenta online sul sito dell’INPS, utilizzando SPID, CIE o CNS. È necessario allegare il certificato medico di gravidanza, inviato dal medico online, e comunicare la data di nascita del bambino entro circa trenta giorni dal parto.

GENITORE INTENZIONALE: IL DIRITTO AL CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ NELLE COPPIE DI DONNE


L’INPS estende il congedo di paternità alla madre non biologica nelle coppie di donne.

Con il messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025, l’INPS recepisce la sentenza n. 115 della Corte Costituzionale, depositata il 21 luglio 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non riconosceva il congedo obbligatorio di paternità alla madre intenzionale in una coppia di donne. La norma, introdotta dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, attuava la direttiva europea 2019/1158 sul bilanciamento tra vita lavorativa e familiare, ma escludeva dal beneficio le madri intenzionali non biologiche.

La Corte ha stabilito che tale esclusione viola il principio di uguaglianza e il diritto alla genitorialità, riconoscendo che anche la madre intenzionale, se risultante genitore nei registri dello stato civile o in seguito a provvedimento giudiziario di adozione o affidamento, ha diritto al congedo obbligatorio di paternità.

Questo diritto, previsto per i padri lavoratori, consiste in dieci giorni di astensione dal lavoro retribuiti, da fruire nei due mesi precedenti o nei cinque successivi alla nascita del figlio.

L’INPS chiarisce che la comunicazione della fruizione del congedo deve essere fatta al datore di lavoro, che anticipa l’indennità per conto dell’Istituto. La domanda telematica va presentata direttamente all’INPS solo dalle lavoratrici dipendenti per le quali non è prevista l’anticipazione da parte del datore. Le dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono rivolgersi al proprio ente, poiché l’INPS non ha competenza in materia.

La sentenza rappresenta un passo importante verso il riconoscimento giuridico delle famiglie omogenitoriali e l’equiparazione dei diritti tra genitori biologici e intenzionali. Essa rafforza il principio che la genitorialità non si fonda esclusivamente sul legame biologico, ma anche sulla volontà e sull’assunzione di responsabilità genitoriale.