Freelance e collaboratori possono chiedere l’indennità INPS per maternità e paternità online.
Anche chi lavora in autonomia ha diritto a tutela e sostegno economico. L’INPS informa che i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, come freelance e collaboratori con contratto Co.Co.Co., possono accedere all’indennità di maternità e paternità. Una misura fondamentale per garantire equità e protezione sociale anche a chi opera fuori dai tradizionali contratti di lavoro dipendente. La tutela si estende anche ai casi di adozione e affidamento e può essere richiesta se si rispettano alcune condizioni: essere iscritti alla Gestione Separata, non essere titolari di pensione, non avere altre coperture obbligatorie per la maternità e aver versato almeno un mese di contributi nei dodici mesi precedenti l’evento. Per i collaboratori, l’indennità è garantita anche se il committente non ha versato i contributi, grazie al principio dell’automaticità delle prestazioni. Per i liberi professionisti, invece, la responsabilità dei versamenti resta personale. Il periodo standard coperto dall’indennità è di circa cinque mesi: due prima della data presunta del parto e tre dopo la nascita, più il giorno del parto. È possibile lavorare durante questo periodo e percepire comunque l’indennità. In caso di complicanze o condizioni ambientali sfavorevoli, la ASL e la Direzione territoriale del lavoro possono disporre l’interdizione anticipata o prorogata, con obbligo di astensione.

Chi ha percepito un reddito inferiore a una soglia stabilita annualmente può richiedere ulteriori tre mesi di indennità successivi al periodo standard. È inoltre possibile optare per la flessibilità, iniziando la maternità circa un mese prima del parto e proseguendo per circa quattro mesi dopo, oppure ricevere l’intera indennità nei cinque mesi post partum. In questi casi non è richiesto alcun certificato medico aggiuntivo, ma è necessario comunicarlo nella domanda online. Il congedo di paternità è previsto nei casi in cui la madre non possa usufruirne per morte, grave infermità, abbandono o affidamento esclusivo al padre. La durata corrisponde al periodo non utilizzato dalla madre, o a circa tre mesi dal parto se la madre non lavora. Anche per i padri vale la possibilità di richiedere ulteriori tre mesi di indennità se il reddito dell’anno precedente è inferiore alla soglia prevista. L’indennità corrisponde a circa l’ottanta per cento di una quota giornaliera calcolata sul reddito utile ai fini contributivi e viene erogata direttamente dall’INPS tramite bonifico bancario o postale. Il diritto si estingue dopo circa un anno dalla fine del periodo indennizzabile, quindi è fondamentale presentare la domanda in tempo, preferibilmente prima dei due mesi che precedono il parto. La domanda si presenta online sul sito dell’INPS, utilizzando SPID, CIE o CNS. È necessario allegare il certificato medico di gravidanza, inviato dal medico online, e comunicare la data di nascita del bambino entro circa trenta giorni dal parto.














