Il datore può cessare il rapporto per assenza ingiustificata notificando l’Ispettorato. Irregolarità o false dichiarazioni comportano responsabilità legali.
Ancora una volta ci troviamo ad analizzare la cessazione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata, che coinvolge tutti i titolari di impresa. Di fronte a un’assenza non motivata da parte di un dipendente, il datore di lavoro può avvalersi di uno specifico iter finalizzato alla risoluzione del contratto, considerata come volontà implicita del lavoratore, senza dover ricorrere al sistema telematico delle dimissioni.
Casi di esclusione
Tale meccanismo non si applica quando è richiesta la convalida obbligatoria delle dimissioni, nei casi previsti a tutela della genitorialità:
- Donna in stato interessante;
- Madre o padre nei primi 36 mesi di vita del figlio oppure nei tre anni successivi all’inserimento di un minore in famiglia tramite adozione o affido;
- In caso di adozione internazionale, nei tre anni successivi alla notifica della proposta di incontro con il minore o all’invito a recarsi all’estero per l’abbinamento.
Il lavoratore deve risultare assente senza giustificazione per un periodo superiore a quello indicato nel contratto collettivo nazionale del settore di riferimento. Qualora tale periodo non sia stabilito, si applica il limite minimo legale di 15 giorni consecutivi. Se il CCNL fissa una durata maggiore, si applica quest’ultima.
Il datore deve inoltrare all’Ispettorato competente una comunicazione contenente tutte le informazioni utili in suo possesso, inclusi eventuali contatti del dipendente.

Iter da seguire
- Il datore invia una segnalazione, preferibilmente tramite posta elettronica certificata, alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro dove si svolge l’attività.
- La comunicazione di cessazione viene effettuata tramite il Modello Unificato Lav (Unilav), indicando una data successiva a quella della segnalazione all’Ispettorato.
- Gli ispettori verificano la fondatezza della segnalazione, contattando il dipendente o eventuali soggetti informati.
- Se la verifica conferma l’assenza ingiustificata, oppure se non si riesce ad accertare il contrario nei tempi previsti, il contratto si considera sciolto dalla data di invio della segnalazione.
- Se il lavoratore dimostra di non aver potuto comunicare le cause dell’assenza per motivi indipendenti dalla sua volontà o per responsabilità del datore, la cessazione perde efficacia, il rapporto viene ripristinato e la comunicazione di interruzione annullata.
- L’azienda può trattenere al dipendente l’indennità prevista per il mancato preavviso.
- L’evento viene segnalato nel flusso Uniemens utilizzando il codice “1Y”, senza obbligo di versamento del contributo di fine rapporto.

In presenza di una successiva comunicazione volontaria di dimissioni da parte del lavoratore, anche se motivata, la procedura in questione decade.
L’assenza non giustificata deve superare il termine previsto dalla contrattazione collettiva oppure, in mancanza, almeno 15 giorni. L’Ispettorato ha 30 giorni di tempo per concludere l’accertamento dalla data di ricezione della segnalazione.
Documentazione richiesta
- Lettera indirizzata all’Ispettorato competente.
- Comunicazione obbligatoria (Modello Unificato Lav) da trasmettere tramite i portali ufficiali.
Conseguenze in caso di irregolarità
Se la procedura non viene seguita correttamente, il contratto non può ritenersi terminato per volontà implicita del dipendente. In tal caso, il datore dovrà procedere secondo le normali modalità di recesso unilaterale.
In caso di dichiarazioni false comunicate all’Ispettorato, accertate a seguito di ispezione, il datore potrebbe incorrere in responsabilità civili e penali.