Dal 2026, il Terzo Settore in Italia godrà di un nuovo regime fiscale che ridurrà le tasse e semplificherà la burocrazia per le associazioni e le organizzazioni di volontariato. L’Unione Europea ha approvato le nuove norme, favorendo la crescita e la sostenibilità di enti non profit impegnati in attività sociali. Tra le misure previste, ci sono agevolazioni fiscali, esenzioni dalle imposte indirette e strumenti di finanziamento con condizioni vantaggiose, migliorando così l’efficienza e l’impatto delle organizzazioni a favore del bene comune.
Continua a leggereANNUNCIATE TUTTE LE NOVITA’ NORMATIVE PER L’OBBLIGO DI PEC RIVOLTO AD AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ ED ESTESO A TUTTE LE IMPRESE. SCADENZE, SANZIONI E COME ADEGUARSI ATTRAVERSO UNA GUIDA
Dal 12 marzo 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha esteso l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC a tutti gli amministratori di società, comprese quelle già costituite prima del 1 gennaio 2025. Gli amministratori devono comunicare il proprio indirizzo PEC entro il 30 giugno 2025, pena sanzioni amministrative. La PEC, essendo un mezzo sicuro di comunicazione ufficiale, mira a migliorare la trasparenza e la digitalizzazione, ma solleva anche dubbi sulla complessità burocratica che questa misura potrebbe comportare.
Continua a leggereLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES: PIU’ TEMPO PER PAGARE I DEBITI . VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA NUOVA PROPOSTA
La “rottamazione quinquies” è una proposta che permette a chi ha debiti con lo Stato di pagarli con più tempo e minori costi, includendo il pagamento rateale fino a 10 anni e l’eliminazione di sanzioni e interessi. Sebbene offra vantaggi come maggiore flessibilità e il recupero di crediti difficilmente esigibili, presenta anche rischi, come l’incoraggiamento all’evasione fiscale e la mancanza di equità tra contribuenti. Inoltre, potrebbe ridurre il gettito a breve termine e creare confusione normativa. In sintesi, la proposta solleva dubbi sulla sostenibilità e sull’equità del sistema fiscale.
Continua a leggereIL DECRETO DI COESIONE INTRODUCE IL BONUS ZES UNICA
Il Bonus ZES Unica, introdotto dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024), incentiva l’occupazione nelle regioni meridionali, offrendo un esonero dai contributi previdenziali (fino a 650 euro al mese) per assunzioni di lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi, tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Il beneficio è riservato a datori di lavoro con meno di 10 dipendenti e riguarda solo contratti a tempo indeterminato in unità produttive nelle ZES del Mezzogiorno. L’incentivo è soggetto a specifiche condizioni, come l’assenza di licenziamenti nei sei mesi precedenti. L’attuazione dipende dall’approvazione della Commissione Europea e la misura sarà rifinanziata fino al 2027.
Continua a leggereCONTRO LE CALAMITÀ NATURALI SONO OBBLIGATORIE LE ASSICURAZIONI DAL 14 MARZO
Dal 14 marzo 2025 entrerà in vigore l’obbligo di stipulare un’assicurazione contro i rischi catastrofali, come previsto dal decreto n. 18 del 30 gennaio 2025. La misura riguarda immobili e strutture esposte a eventi naturali, come alluvioni, terremoti e frane, e mira a garantire maggiore protezione economica, riducendo il peso degli interventi pubblici per la ricostruzione.
Continua a leggereIL MEF HA PUBBLICATO L’ATTO DI INDIRIZZO CHE CHIARISCE I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE IN AMBITO FISCALE
Il 27 febbraio 2025, il MEF ha pubblicato un atto di indirizzo che chiarisce l’applicazione dell’art. 10-bis della Legge 212/2000, riguardante l’abuso del diritto e il risparmio fiscale. Il provvedimento conferma che il contribuente ha diritto a scegliere soluzioni fiscali più vantaggiose, purché legittime e non finalizzate esclusivamente a eludere il pagamento delle imposte. L’onere della prova per dimostrare l’abuso del diritto passa all’Agenzia delle Entrate, riducendo il rischio di contestazioni ingiustificate. Tuttavia, l’atto presenta alcune criticità, come la mancanza di criteri oggettivi per definire l’abuso e l’assenza di sanzioni per contestazioni infondate da parte dell’amministrazione fiscale.
Continua a leggereMILLEPROROGHE E DISABILITÀ COSA CAMBIA PER LE PERSONE CON INVALIDITÀ
Il Decreto Milleproroghe 2025 introduce modifiche per migliorare il sistema di valutazione delle persone con disabilità, centralizzando il processo all’INPS e adottando una valutazione multidimensionale che consideri anche gli aspetti sociali e lavorativi. Tuttavia, l’attuazione completa è rinviata al 2027, lasciando incertezze e continuando i problemi attuali, come i lunghi tempi di attesa e la complessità burocratica. Sebbene i diritti acquisiti siano protetti fino al 2026, il rischio di inefficienze e ritardi nella transizione rimane, soprattutto senza un potenziamento adeguato dell’INPS.
Continua a leggereINTRODOTTE DUE IMPORTANTI MODIFICHE PER I CONTRATTI A TERMINE
LA LEGGE N. 203/2024, CONOSCIUTA COME “COLLEGATO LAVORO”, INTRODUCE DUE SIGNIFICATIVE MODIFICHE SUI CONTRATTI A TERMINE: LA RIDEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ STAGIONALI E LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEL CALCOLO DEL PERIODO DI PROVA NEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO. QUESTI CAMBIAMENTI OFFRONO MAGGIORE CHIAREZZA E SEMPLIFICAZIONE PER I DATORI DI LAVORO E I LAVORATORI.
La Legge n. 203/2024, denominata “Collegato Lavoro”, introduce due modifiche fondamentali in materia di contratti a termine: la ridefinizione delle attività stagionali e la regolamentazione del calcolo del periodo di prova nei contratti a tempo determinato.
- Interpretazione Autentica delle Attività Stagionali
L’interpretazione autentica riguarda l’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015, chiarendo la definizione delle attività stagionali. L’importanza di tale definizione deriva dal fatto che i contratti a termine stipulati per attività stagionali beneficiano di diverse esenzioni rispetto alla disciplina ordinaria:
Esclusione dalla durata massima complessiva (art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015);
Esclusione dal limite percentuale di lavoratori a termine (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015);
Esenzione dall’obbligo della causale (art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015).
L’articolo 11 del Collegato Lavoro stabilisce che rientrano nelle attività stagionali:
Quelle individuate dal D.P.R. n. 1525/1963;
Quelle connesse all’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;
Quelle legate a esigenze tecnico-produttive o ai cicli stagionali dei mercati serviti dall’impresa, purché previste dai contratti collettivi sottoscritti ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015.
L’INPS, con il messaggio n. 483 del 7 febbraio 2025, ha chiarito che i lavoratori assunti per attività stagionali definite dall’interpretazione autentica sono esentati dal contributo addizionale NASpI del 1,40% e dall’incremento dello 0,50% per ciascun rinnovo, ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della Legge n. 92/2012.
Tuttavia, è importante sottolineare che tale normativa non si applica ai contratti a termine o stagionali di ex dipendenti, escludendo quindi il personale già precedentemente impiegato nella stessa azienda.

- Modalità di Calcolo del Periodo di Prova nei Contratti a Termine
L’altra modifica riguarda il calcolo del periodo di prova nei contratti a tempo determinato, modificando l’articolo 7 del D.Lgs. n. 104/2022 (decreto Trasparenza). Il nuovo criterio stabilisce che il periodo di prova sia calcolato con un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario.
Durata del periodo di prova:
Per contratti fino a sei mesi: da un minimo di due giorni a un massimo di quindici giorni;
Per contratti tra sei e dodici mesi: massimo trenta giorni.
Il legislatore non ha previsto alcuna differenziazione per le mansioni, aspetto che potrebbe causare contenziosi. La giurisprudenza ha sottolineato che un periodo di prova troppo breve potrebbe impedire al lavoratore di dimostrare adeguatamente le proprie competenze, specialmente in ruoli complessi.
Le modifiche introdotte dal Collegato Lavoro mirano a chiarire e semplificare alcuni aspetti della disciplina dei contratti a termine. Tuttavia, la mancata differenziazione del periodo di prova in base alle mansioni potrebbe generare conflitti giuridici. Inoltre, l’interpretazione autentica delle attività stagionali conferisce maggiore certezza giuridica ai datori di lavoro, garantendo al contempo alcune agevolazioni contributive
PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE IMPORTANTI MODIFICHE PER L’ISEE IN MANIERA EQUA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 14 GENNAIO 2025, N. 13, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 18 FEBBRAIO 2025, INTRODUCE NUOVE MISURE PER RENDERE L’ISEE PIÙ EQUO E ADERENTE ALLA REALTÀ ECONOMICA DELLE FAMIGLIE ITALIANE, CON MODIFICHE CHE INCLUDONO L’ESCLUSIONE DI TITOLI DI STATO DAL PATRIMONIO MOBILIARE E LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO ATTRAVERSO LA DSU PRECOMPILATA.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 14 gennaio 2025, n. 13, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2025, introduce rilevanti modifiche al calcolo e agli utilizzi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Tali modifiche riguardano diversi aspetti del regolamento originario (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), con l’obiettivo di rendere il sistema più equo e aderente alla realtà economica delle famiglie italiane. Di seguito un’analisi dettagliata delle principali novità.

- Principali novità introdotte
1.1. Esclusione di titoli di Stato e prodotti finanziari garantiti
• I titoli di Stato e prodotti finanziari garantiti dallo Stato fino a un valore di 50.000 euro sono esclusi dal calcolo del patrimonio mobiliare dell’ISEE.
• Questa modifica ha l’effetto di incentivare l’investimento in strumenti finanziari sicuri senza penalizzare le famiglie nel calcolo dell’indicatore economico.
1.2. DSU precompilata
• Introduzione del concetto di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, accessibile dal cittadino tramite portali telematici.
• Lo scopo è semplificare la dichiarazione dell’ISEE, riducendo il margine di errore e i tempi di elaborazione.
1.3. Modifiche alla composizione del nucleo familiare
• Le condizioni per considerare coniugi con diversa residenza come nuclei distinti sono state aggiornate per recepire le modifiche normative del Codice di Procedura Civile.
• Ora si fa riferimento agli articoli 473-bis.51 e 473-bis.22 del codice di procedura civile, aggiornando la normativa in base alla riforma della giustizia civile.
1.4. Nuove regole per il calcolo del reddito
• Esclusione dei trattamenti assistenziali percepiti per la disabilità, se non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
• Aggiornamento delle detrazioni per il canone di locazione, mantenendo il tetto massimo di 7.000 euro, con un incremento di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.
1.5. Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria
• Modifica della regola che integra l’ISEE con la componente reddituale dei figli non inclusi nel nucleo familiare solo per prestazioni residenziali a ciclo continuativo.
• Confermata la valorizzazione delle donazioni di beni immobili fatte nei tre anni precedenti alla richiesta della prestazione.

- Modifiche all’ISEE Corrente
2.1. Ampliamento delle condizioni per la richiesta
• Oltre alle variazioni lavorative già previste, l’ISEE corrente può essere richiesto anche nei casi di interruzione di trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari.
2.2. Validità estesa e aggiornamenti
• Validità portata a sei mesi (in precedenza due mesi), salvo variazioni della situazione occupazionale.
• Aggiornamento automatico dell’ISEE corrente in caso di variazioni successive che impattino sulla componente reddituale o patrimoniale.
2.3. Possibilità di aggiornare la componente patrimoniale
• A partire dal 1° aprile di ogni anno, l’ISEE corrente può essere richiesto anche in caso di variazione del patrimonio superiore al 20% rispetto alla dichiarazione ordinaria.

- Nuova Validità della DSU
• La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) avrà validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione, anziché fino al 15 gennaio dell’anno successivo.
• La presentazione della DSU avverrà prioritariamente in modalità precompilata, pur rimanendo disponibile la possibilità di compilazione ordinaria. - Impatti e Considerazioni Finali
Le modifiche introdotte con il D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13, puntano a:
• Migliorare l’accessibilità e la trasparenza del calcolo dell’ISEE, con l’introduzione della DSU precompilata.
• Rendere più equo il calcolo dell’indicatore, escludendo i trattamenti per la disabilità e i titoli di Stato dal patrimonio mobiliare.
• Ampliare la flessibilità dell’ISEE corrente, permettendo aggiornamenti più frequenti e in linea con le variazioni economiche delle famiglie.
In sintesi, il nuovo quadro normativo appare più inclusivo e adatto a fotografare meglio la reale condizione economica delle famiglie italiane, fornendo strumenti più efficaci per garantire l’accesso equo alle prestazioni agevolate.
RIAPERTURA DELLA ROTTAMAZIONE/QUATER: NUOVA OPPORTUNITÀ PER I CONTRIBUENTI DECADUTI
IL GOVERNO HA PREVISTO UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER I CONTRIBUENTI DECADUTI DALLA ROTTAMAZIONE-QUATER, CONSENTENDO LORO DI RIENTRARE NELLA PROCEDURA E SALVAGUARDARE I VANTAGGI DELLA SANATORIA. LE RICHIESTE DI RIAMMISSIONE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 30 APRILE 2025.
Il Governo ha concesso una nuova possibilità ai contribuenti che, pur avendo aderito alla rottamazione-quater delle cartelle esattoriali, sono decaduti dal beneficio per mancato pagamento delle rate. Grazie alla recente conversione in legge del Decreto Milleproroghe (DL 202/2024), questi soggetti potranno essere riammessi alla procedura, evitando di perdere i vantaggi della sanatoria.

Chi Può Beneficiare della Riammissione?
Questa opportunità è riservata a coloro che:
Hanno presentato domanda di adesione alla rottamazione-quater entro il 30 giugno 2023;
Non hanno rispettato il piano di pagamento originario, non versando integralmente o tempestivamente una delle prime sei rate;
Si trovano in una condizione di decadenza dalla procedura alla data del 31 dicembre 2024.
Come Presentare la Domanda di Riammissione
I contribuenti interessati devono inviare una richiesta di riammissione entro il 30 aprile 2025. La domanda dovrà essere trasmessa in via telematica attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che pubblicherà le istruzioni operative entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Modalità di Pagamento
Una volta ottenuta la riammissione, il contribuente dovrà procedere al versamento delle somme dovute, sulle quali verranno calcolati interessi del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023. Sono previste due opzioni di pagamento:
Soluzione unica: l’intero importo dovrà essere versato entro il 31 luglio 2025;
Rateizzazione fino a dieci rate, con il seguente calendario:
Prima e seconda rata: 31 luglio 2025 e 30 novembre 2025;
Rate successive: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per gli anni 2026 e 2027.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione fornirà al contribuente il dettaglio degli importi e delle scadenze entro il 30 giugno 2025.

Quali Sono i Vantaggi della Riammissione?
Accedendo a questa misura, il contribuente potrà beneficiare di diversi vantaggi:
Saldare solo il capitale dovuto, senza dover pagare sanzioni e interessi di mora;
Sospensione delle procedure esecutive, evitando pignoramenti e altre azioni di recupero da parte dell’Agente della Riscossione;
Non essere considerato inadempiente ai fini del rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), utile per imprese e professionisti che operano con la Pubblica Amministrazione.
Cosa Succede in Caso di Mancato Pagamento?
Se il contribuente non effettua i pagamenti nei termini stabiliti, la riammissione diventerà inefficace e si perderanno tutti i benefici della rottamazione. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà riprendere le attività di recupero coattivo, compresi pignoramenti e fermi amministrativi.
Questa riapertura rappresenta un’importante possibilità per coloro che hanno incontrato difficoltà nel rispettare il piano di pagamento della rottamazione-quater. Tuttavia, è fondamentale agire tempestivamente, presentando la richiesta entro la scadenza del 30 aprile 2025 e rispettando i termini di pagamento previsti per non perdere i benefici della misura.