NUOVO ACCORDO STATO‑REGIONI 2025: UNA RIFORMA STRUTTURALE DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO


Nuove regole, tempi più stringenti e standard più elevati: il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ridisegna in profondità la formazione sulla sicurezza sul lavoro, imponendo a imprese e formatori un rapido adeguamento entro maggio 2026.

Il panorama normativo italiano in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha conosciuto una svolta di portata strutturale con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, del nuovo Accordo Stato‑Regioni. Pur essendo formalmente entrato in vigore lo stesso giorno, il legislatore ha previsto un periodo transitorio di dodici mesi, una finestra di adeguamento che si chiuderà il 24 maggio 2026 e che rappresenta, di fatto, l’ultimo margine utile per riallineare procedure, competenze e modelli organizzativi. Da maggio di quest’anno, infatti, ogni attività formativa deve già rispecchiare i nuovi standard qualitativi e quantitativi, incidendo sulla durata dei corsi, sulla struttura dei contenuti e sulle metodologie di erogazione.

Tra le innovazioni più rilevanti emerge la ridefinizione della figura del preposto. Per questo ruolo viene definitivamente escluso l’utilizzo dell’e‑learning, imponendo la formazione in presenza o in videoconferenza sincrona. Parallelamente, l’aggiornamento diventa molto più serrato: la cadenza quinquennale lascia spazio a un obbligo biennale, segnando un cambio di passo che punta a garantire un presidio costante e non episodico delle competenze.

L’Accordo interviene con rigore anche sul fronte delle abilitazioni all’uso di attrezzature particolari, ampliando e precisando i requisiti per macchinari come carriponte, macchine raccogli‑frutta e sistemi CMM. Un’attenzione specifica è riservata agli addetti agli spazi confinati: i corsi svolti prima del maggio 2025 restano validi solo se pienamente coerenti con i nuovi standard; in caso contrario, l’intero percorso formativo dovrà essere ripetuto entro la fine del periodo transitorio.

Dal maggio 2026, inoltre, l’erogazione della formazione sarà consentita esclusivamente ai soggetti espressamente individuati dalla norma: enti istituzionali, organismi paritetici, datori di lavoro e soggetti formatori accreditati. Per la formazione di base destinata a lavoratori, preposti e dirigenti rimane centrale l’accreditamento regionale, mentre per i corsi di specializzazione e i relativi aggiornamenti la soglia si alza ulteriormente, richiedendo non solo l’accreditamento ma anche un’esperienza documentata di almeno tre anni nel settore della sicurezza.

La riforma investe anche l’architettura amministrativa dei percorsi formativi, imponendo un fascicolo completo che includa un progetto didattico dettagliato, registri di presenza tracciabili, test finali con verbali e un sistema di monitoraggio dell’efficacia. Rimane invariato il limite massimo di trenta partecipanti per aula. Qualora il datore di lavoro scelga di svolgere direttamente la formazione, dovrà rispettare integralmente questi protocolli, avvalersi di docenti qualificati ai sensi del D.I. 06/03/2013 e conservare tutta la documentazione per almeno dieci anni.

Il nuovo Accordo Stato‑Regioni non si limita dunque ad aggiornare un impianto tecnico, ma introduce una visione diversa della formazione: non più un adempimento formale, ma un processo continuo, verificabile e orientato alla qualità. Le aziende e i consulenti sono chiamati a utilizzare l’anno di transizione come un’occasione strategica per rivedere i propri piani formativi, riallineare procedure e responsabilità e garantire che, entro il 24 maggio 2026, la sicurezza sul lavoro sia sostenuta da competenze solide, aggiornate e realmente funzionali alla prevenzione.

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