FERIE: AMBITO OGGETTIVO, DURATA E MODALITÀ DI FRUIZIONE


Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile del lavoratore dipendente, finalizzato al recupero psico‑fisico e alla tutela della salute.

La contrattazione collettiva nazionale ne definisce la durata minima, le modalità di maturazione e le regole di fruizione, nel rispetto dei limiti inderogabili fissati dalla legge. Il D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che il periodo minimo di ferie non può essere inferiore a quattro settimane all’anno, pari a 26 giorni per l’organizzazione su sei giorni lavorativi o a 20 giorni per la settimana articolata su cinque giorni. I contratti collettivi possono prevedere periodi più ampi, ma non ridurre la soglia minima legale. Le ferie devono essere fruite nel corso dell’anno solare, conciliando le esigenze organizzative dell’azienda con le richieste del lavoratore, in un equilibrio che garantisca la funzione propria dell’istituto. Una parte del periodo, pari ad almeno due settimane, deve essere preferibilmente goduta in modo continuativo nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Durante le ferie spetta la retribuzione di fatto. Per i lavoratori a tempo parziale orizzontale il numero dei giorni di ferie coincide con quello dei lavoratori a tempo pieno, mentre per il part‑time verticale la maturazione avviene in proporzione alle giornate effettivamente lavorate nell’anno.

Il periodo di ferie non può essere ridotto in caso di assenze per malattia o infortunio, anche se protratte per l’intero anno solare. Se la malattia insorge durante le ferie, queste vengono sospese qualora la patologia sia documentata e abbia comportato ricovero ospedaliero o si sia protratta per più di tre giorni.Nei casi di assunzione a termine, licenziamento o dimissioni, le ferie maturano in dodicesimi in relazione ai mesi di lavoro prestato; il periodo superiore a quindici giorni è considerato mese intero. Le ferie non godute danno luogo alla relativa indennità sostitutiva. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso, salvo richiesta del lavoratore. Il datore di lavoro può chiedere il rientro del dipendente durante le ferie solo per esigenze organizzative non altrimenti gestibili; in caso di accettazione, il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute e alla fruizione del periodo residuo in un momento successivo. Il rifiuto non costituisce giusta causa di licenziamento. Qualora il lavoratore non fruisca delle ferie nei termini previsti dalla legge o dal contratto collettivo, matura il diritto all’indennità per ferie non godute.

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