LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO: STRUMENTO DI FLESSIBILITÀ, PRODUTTIVITÀ E TUTELA OCCUPAZIONALE


La contrattazione di secondo livello rappresenta oggi uno degli strumenti più importanti per rendere il sistema delle relazioni industriali più aderente alla realtà produttiva, più flessibile e più capace di rispondere alle esigenze specifiche delle imprese e dei lavoratori.


Si tratta della contrattazione decentrata, aziendale o territoriale, il cui perimetro oggettivo viene definito dalla contrattazione collettiva nazionale. È il cosiddetto “abito su misura” che consente di integrare l’applicazione del CCNL in azienda per incentivarne la produttività e la competitività, attraverso l’utilizzo di una maggiore flessibilità degli istituti contrattuali. Ove adottato, e per le materie ad esso demandate, il contratto di secondo livello sostituisce la contrattazione nazionale.

Vediamo ora, nel dettaglio, come si struttura un accordo aziendale, quali sono i requisiti minimi, l’oggetto e le finalità.
Innanzitutto va evidenziato che la titolarità della contrattazione aziendale è demandata alla dirigenza aziendale e alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) oppure alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ove costituite.

L’oggetto della contrattazione è definito nel CCNL applicato in azienda e, a titolo esemplificativo, può riguardare: la disciplina dei trattamenti retributivi integrativi, l’istituzione dei premi di produttività, l’erogazione di benefici economici (buoni pasto, buoni spesa, convenzioni), la diversa modulazione dell’orario di lavoro, la programmazione delle ferie, le deroghe ai limiti di assunzioni a tempo determinato, la formazione e l’aggiornamento del personale, nonché l’introduzione di nuove tecnologie e impianti audiovisivi.

In alcuni ambiti, ad esempio per i premi di produttività e il welfare aziendale, la normativa prevede specifiche agevolazioni contributive e fiscali, rendendo la contrattazione decentrata uno strumento strategico anche dal punto di vista economico.

La contrattazione di secondo livello può essere utilizzata, al fine di tutelare l’occupazione, anche nei casi di grave crisi aziendale oppure quando vi sia l’esigenza di innovare o ristrutturare sotto il profilo organizzativo l’impresa.
Ed è in questo scenario che si colloca la definizione dei cosiddetti “contratti di prossimità”.

Il contratto di prossimità è un contratto di secondo livello utilizzato come misura eccezionale per far fronte a gravi crisi d’impresa che possano mettere a rischio la continuità aziendale. In tali casi, limitatamente a un periodo temporale ben circoscritto e nel rispetto dei diritti inderogabili previsti dalla legge, la contrattazione aziendale può intervenire anche attraverso deroghe in peius rispetto ai diritti contrattuali in tema di retribuzione, con l’obiettivo di salvaguardare l’occupazione e sostenere il percorso di risanamento.

LA STRUTTURA E LA FUNZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE NEL SISTEMA DEL LAVORO ITALIANO


La contrattazione collettiva nazionale è lo strumento primario per la disciplina e regolamentazione del rapporto di lavoro.


Ma, in sostanza, come nasce un contratto collettivo e come si struttura?
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nasce dalla concertazione tra le Parti Sociali, ovvero tra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali, e costituisce la base normativa e contrattuale essenziale per la disciplina di tutti gli elementi necessari alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro in uno specifico comparto produttivo su tutto il territorio nazionale.
Il CCNL individua invero un complesso minimo inderogabile di norme, diritti, aspetti economici e regole indispensabili al fine di definire il perimetro normativo ed economico del rapporto di lavoro affinché lo stesso sia contrattualmente corretto e finalizzato alla crescita condivisa di entrambe le parti coinvolte, ovvero, sia dell’azienda che del lavoratore.
Da un lato, infatti, vi è la necessità, per l’azienda, di poter strutturare la propria attività produttiva e di pianificare ogni intervento di sviluppo sulla certezza normativa della tipologia di rapporto di lavoro nonché degli oneri derivanti dal costo del lavoro stesso.

Dall’altro, vi è la necessità che venga garantita ad ogni lavoratore la certezza della stabilità del trattamento economico e normativo minimo che gli possa garantire ogni adeguata tutela nell’esecuzione della propria prestazione.
Di norma nei contratti collettivi nazionali la struttura della contrattazione viene suddivisa tra contrattazione di primo livello, ovvero la contrattazione nazionale, e la contrattazione di secondo livello, ossia quella territoriale e aziendale, con una specifica demarcazione tra i rispettivi ambiti di competenza.
Ma cosa disciplina, nello specifico, un Contratto Collettivo e, conseguentemente, cosa non può essere derogato con la contrattazione di secondo livello?
Si sottolinea, sul punto, che la contrattazione collettiva nazionale di lavoro disciplina aspetti contrattuali specifici non derogabili, ovvero: la validità e il campo di applicazione del CCNL, le relazioni e i diritti sindacali, le regole che disciplinano la costituzione, lo svolgimento e cessazione del rapporto di lavoro, la classificazione del personale, il trattamento economico, le norme comportamentali e disciplinari, la disciplina dei permessi, le aspettative e i congedi, la formazione professionale, la sicurezza sul lavoro nonché gli ambiti specifici che possono essere oggetto di contrattazione decentrata.