La contrattazione di secondo livello rappresenta oggi uno degli strumenti più importanti per rendere il sistema delle relazioni industriali più aderente alla realtà produttiva, più flessibile e più capace di rispondere alle esigenze specifiche delle imprese e dei lavoratori.
Si tratta della contrattazione decentrata, aziendale o territoriale, il cui perimetro oggettivo viene definito dalla contrattazione collettiva nazionale. È il cosiddetto “abito su misura” che consente di integrare l’applicazione del CCNL in azienda per incentivarne la produttività e la competitività, attraverso l’utilizzo di una maggiore flessibilità degli istituti contrattuali. Ove adottato, e per le materie ad esso demandate, il contratto di secondo livello sostituisce la contrattazione nazionale.
Vediamo ora, nel dettaglio, come si struttura un accordo aziendale, quali sono i requisiti minimi, l’oggetto e le finalità.
Innanzitutto va evidenziato che la titolarità della contrattazione aziendale è demandata alla dirigenza aziendale e alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) oppure alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ove costituite.
L’oggetto della contrattazione è definito nel CCNL applicato in azienda e, a titolo esemplificativo, può riguardare: la disciplina dei trattamenti retributivi integrativi, l’istituzione dei premi di produttività, l’erogazione di benefici economici (buoni pasto, buoni spesa, convenzioni), la diversa modulazione dell’orario di lavoro, la programmazione delle ferie, le deroghe ai limiti di assunzioni a tempo determinato, la formazione e l’aggiornamento del personale, nonché l’introduzione di nuove tecnologie e impianti audiovisivi.

In alcuni ambiti, ad esempio per i premi di produttività e il welfare aziendale, la normativa prevede specifiche agevolazioni contributive e fiscali, rendendo la contrattazione decentrata uno strumento strategico anche dal punto di vista economico.
La contrattazione di secondo livello può essere utilizzata, al fine di tutelare l’occupazione, anche nei casi di grave crisi aziendale oppure quando vi sia l’esigenza di innovare o ristrutturare sotto il profilo organizzativo l’impresa.
Ed è in questo scenario che si colloca la definizione dei cosiddetti “contratti di prossimità”.
Il contratto di prossimità è un contratto di secondo livello utilizzato come misura eccezionale per far fronte a gravi crisi d’impresa che possano mettere a rischio la continuità aziendale. In tali casi, limitatamente a un periodo temporale ben circoscritto e nel rispetto dei diritti inderogabili previsti dalla legge, la contrattazione aziendale può intervenire anche attraverso deroghe in peius rispetto ai diritti contrattuali in tema di retribuzione, con l’obiettivo di salvaguardare l’occupazione e sostenere il percorso di risanamento.





