CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE: AMBITO DI APPLICAZIONE, DISCIPLINA E LIMITI


Caratteristiche, requisiti e limiti del contratto di lavoro intermittente.

Il contratto di lavoro intermittente, definito dall’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, è una forma di lavoro subordinato caratterizzata da prestazioni discontinue o non programmabili, legate a esigenze aziendali di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva. Può essere instaurato a tempo determinato o indeterminato ed è compatibile anche con modalità di esecuzione quali telelavoro o lavoro agile. La sua funzione è quella di offrire uno strumento flessibile per gestire attività che non presentano continuità, come picchi di lavoro, stagionalità o periodi concentrati di attività, individuati dalla contrattazione collettiva o, in assenza, dalla tabella delle attività discontinue allegata al R.D. n. 2657/1923.

Il contratto deve essere redatto in forma scritta e contenere la definizione temporale della prestazione, le modalità con cui il datore di lavoro può richiedere l’attività, il trattamento economico spettante e le modalità di rilevazione del lavoro svolto. Può essere stipulato con lavoratori di età inferiore ai ventiquattro anni, purché le prestazioni si concludano entro il compimento del venticinquesimo anno, oppure con lavoratori di età superiore ai cinquantacinque anni.

Fatto salvo quanto previsto per i settori del turismo, dello spettacolo e dei pubblici esercizi, il rapporto è ammesso per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari con lo stesso datore di lavoro.

Il trattamento economico, normativo e previdenziale è proporzionato alle giornate di lavoro effettivamente svolte, incidendo su retribuzione, ferie, malattia, infortunio, maternità e congedi. Nei periodi di non lavoro, il lavoratore non matura alcun diritto, salvo che abbia garantito la propria disponibilità alla chiamata: in tal caso percepisce l’indennità di disponibilità, definita nel contratto individuale e generalmente parametrata dalla contrattazione collettiva.

Le ipotesi più ricorrenti di utilizzo riguardano periodi caratterizzati da incrementi di attività, avvio di nuove iniziative, stagionalità estive o natalizie, week‑end, manifestazioni culturali o fieristiche, nonché qualsiasi altro periodo definito dal contratto individuale. In assenza di previsioni collettive, il perimetro delle attività aventi natura discontinua resta quello delineato dal R.D. n. 2657/1923.

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