Mansioni e cambi di mansione nel rapporto di lavoro: diritti, limiti e tutele del lavoratore
All’interno del rapporto di lavoro dipendente la mansione può essere definita come l’insieme delle attività, dei compiti e delle responsabilità che sono affidati al lavoratore secondo la specifica classificazione effettuata nel CCNL di riferimento. Sulla base della detta classificazione vengono identificati i livelli di inquadramento e i relativi trattamenti economici.
La mansione costituisce, di fatto, l’oggetto della prestazione lavorativa e deve essere espressamente indicata nel contratto di lavoro, non solo ai fini retributivi ma anche e soprattutto ai fini dell’applicazione di tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL. La mansione si differenzia dal ruolo, che la comprende, in quanto lo stesso identifica la posizione complessiva assunta dal lavoratore in azienda, includendo anche le competenze, la gerarchia, l’autonomia e le attività poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Definiti i compiti nel contratto di lavoro, un lavoratore può essere adibito a svolgere mansioni inferiori o superiori a quelle inizialmente assegnate?
Il datore di lavoro non può “demansionare” un lavoratore senza una valida giustificazione e senza il suo consenso, pena il diritto al ripristino della propria posizione e al risarcimento del danno.

L’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori è tuttavia ammessa nelle ipotesi tipiche e tassative di cui all’art. 2103 c.c., ovvero: in caso di riorganizzazione aziendale (purché rientranti nella medesima categoria legale), come alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo oppure in caso di accordi individuali effettuati in sede protetta se finalizzati alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
Il lavoratore dipendente può essere invece chiamato a svolgere mansioni di livello superiore rispetto a quello di inquadramento qualora sussistano specifiche esigenze produttive e sempre che non siano previste condizioni peggiorative della propria posizione lavorativa, con il conseguente diritto al riconoscimento della retribuzione prevista per il livello superiore.
Il riconoscimento del livello superiore tuttavia non è automatico ma è necessario che il diverso inquadramento sia effettuato per un posto vacante in una specifica funzione in ambito aziendale, non sia stato effettuato per la sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto e che non si prolunghi per un periodo superiore ai tre mesi consecutivi, oppure sei mesi frazionati nell’arco di diciotto mesi, il cui calcolo decorre dall’effettivo inizio della mansione superiore.




